N. 507 SENTENZA 19 - 30 dicembre 1991
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma. Sanita' pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Acque destinate al consumo umano - Norme tecniche - Emanazione - Vigilanza - Invasione di competenze riservate alla provincia con equiparazionealle regioni a statuto ordinario - Non spettanza allo Stato dettare la disciplina in materia - Annullamento dell'art. 8 del decreto del Ministro della sanita' del 26 marzo 1991. (Decreto del Ministro della Sanita' 26 marzo 1991, art. 8) (Stat. spec. Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 5, 6 e 21; 9, primo comma, comma, nn. 9 e 10; 16, primo comma e rel. norme di attuazione).(GU n.2 del 8-1-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 7 giugno 1991, depositato in Cancelleria il 13 giugno successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della Sanita' del 26 marzo 1991, recante "Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva C.E.E. n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n 183" ed iscritto al n. 32 del registro conflitti 1991; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso del 6 giugno 1991, ha premesso che il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, in attuazione della direttiva del Consiglio della C.E.E. n. 80/778 e della delega di cui all'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ha stabilito i requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento di vita e ha introdotto misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche. Ha distinto le funzioni di competenza dello Stato e quelle delle Regioni in materia di identificazione e di controllo dei suddetti requisiti (art. 8 e 9). L'art. 22, n. 3, dello stesso d.P.R. ha previsto l'emanazione delle norme tecniche di prima attuazione entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore. Tanto premesso, la ricorrente ha esposto che in data 26 marzo 1991 il Ministro della Sanita' ha emesso un suo decreto che, secondo il preambolo, dovrebbe contenere delle norme tecniche. Con l'art. 8 n. 1, si e' regolata invece l'attivita' di vigilanza sull'applicazione del decreto affidandola ad ispettori nominati dallo stesso Ministro della Sanita' e con l'art. 10 si e' stabilito che i compiti affidati alle Regioni dal decreto suddetto per il Trentino Alto Adige si intendono conferiti alle province di Trento e Bolzano, parificandole cosi', secondo la ricorrente, alle regioni a statuto ordinario. Il suddetto art. 8 violerebbe gli artt. 8, primo comma, n. 5, n. 6 e n. 21; 9, primo comma, n. 9 e n. 10; 16, primo comma, dello Statuto speciale e relative norme di attuazione (in particolare i d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; 22 marzo 1974, n. 381; 28 marzo 1975, n. 474; 19 novembre 1987, n. 526, e successive modificazioni), perche', trattandosi di competenza esclusiva, spetta alla provincia la funzione ispettiva e non allo Stato ne' tanto meno la deroga puo' disporsi con decreto ministeriale. L'art. 10 del decreto ministeriale lederebbe le specifiche competenze attribuite alla Provincia remittente dallo Statuto, fatte salve dall'art. 20 del d.P.R. n. 236 del 1988. Ad avviso della ricorrente, ai suddetti vizi si aggiunge anche quello dell'incompetenza dell'organo che ha emanato il decreto impugnato, perche' la materia disciplinata non e' di competenza esclusiva del Ministro della Sanita' ma necessita anche del concerto col Ministro dell'Ambiente. 2. - Nel giudizio si e' costituita, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza del ricorso in quanto in materia la Provincia ricorrente non ha competenza esclusiva. 3. - Nell'imminenza dell'udienza, hanno presentato memorie l'Avvocatura dello Stato e la difesa della Provincia ricorrente. La prima ha ribadito anzitutto che le competenze provinciali in materia di acque, igiene e sanita', secondo i nn. 9 e 10 dell'art. 9 dello Statuto speciale, sono di tipo concorrente. Ha poi rilevato che: la disciplina dettata dal decreto e' funzionale alla tutela di interessi nazionali relativi all'adempimento di obblighi comunitari e alla realizzazione di uniformi condizioni, in tutto il territorio nazionale, per la tutela della salute; l'attivita' di vigilanza e' strumentale soltanto alla funzione statale di acquisizione di dati ed informazioni; il concerto ha solo rilevanza interna alla struttura governativa; il decreto impugnato si configura come un insieme di norme tecniche che interessano la potabilizzazione in senso lato, che e' di competenza del solo Ministro della Sanita'. La difesa della ricorrente ha osservato che il carattere concorrente della competenza pone solo un problema di gravita' della denunciata violazione; e che la carenza di una idonea base legislativa del provvedimento statale costituisce vizio denunciabile in sede di conflitto di attribuzione (sent. n. 204 del 1991). Considerato in diritto La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto, sostenendo che il decreto del Ministro della Sanita' 26 marzo 1991 e' arbitrariamente invasivo delle competenze riservatele dagli artt. 8, primo comma, nn. 5, 6 e 21; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione (in particolare d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 e successive modificazioni) perche': a) equipara le Province autonome alle Regioni a Statuto ordinario nel renderle destinatarie delle prescrizioni poste dal decreto stesso, trascurando di considerare che le stesse ricadano nell'ambito delle competenze suddette, fatte espressamente salve dall'art. 20 del d.P.R. n. 236 del 1988; b) detta norme di natura non tecnica e quindi diverse da quelle per le quali tale ultimo d.P.R. ha previsto la competenza ministeriale; c) e' altresi' viziato di incompetenza, essendo stato emesso senza il previo concerto col Ministro dell'Ambiente. In particolare, assoggetta la Provincia ricorrente all'esercizio delle funzioni di vigilanza ed ispettiva esercitate da ispettori ministeriali. L'assunto della ricorrente non e' fondato per quanto riguarda l'art. 10 del decreto ministeriale. Esso prevede che i compiti affidati alle regioni dal decreto stesso, per il Trentino Alto Adige si intendono conferiti alle Prov- ince autonome di Trento e Bolzano. Si osserva che detta disposizione non attua una parificazione della Provincia autonoma di Bolzano alle regioni a statuto ordinario ma contiene solo una clausola di stile. Per quanto riguarda l'art. 8 del decreto ministeriale si rileva che, come leggesi nel preambolo, il decreto impugnato, emanato dal Ministro della Sanita' in base all'art. 22, terzo comma, del d.P.R. n. 236 del 1988, che ha dettato le norme di attuazione della direttiva C.E.E. n. 80/778, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, avrebbe dovuto contenere solo norme tecniche di prima attuazione del decreto presidenziale per i profili di igiene e sanita'. Peraltro, l'art. 8 del d.P.R. n. 236 del 1988, nello stabilire le competenze statali nella materia disciplinata, prevede testualmente l'oggetto delle norme tecniche da emanarsi dai vari Ministri interessati (Ministro dell'Ambiente, dei Lavori pubblici, della Sanita', da soli o di concerto). Al Ministro della Sanita' e' attribuita la competenza esclusiva per i provvedimenti in materia di potabilizzazione delle acque. Invece, come si evince dalla semplice lettura delle disposizioni in cui esso si articola, il decreto impugnato non disciplina solo i profili tecnici della materia di competenza esclusiva. Per esempio, si prevedono controlli sanitari, provvedimenti contingibili ed urgenti, approvvigionamenti idrici di emergenza ecc. Ed in particolare, nell'art. 8 impugnato sono previste funzioni ispettive per la vigilanza sull'attuazione dello stesso decreto ministeriale, affidate a persone nominate con apposito decreto dal Ministro della Sanita'. Ne', come sostiene l'Avvocatura Generale dello Stato, la materia trattata puo' ritenersi rientrante in una nozione lata di potabilizzazione delle acque. Non si tratta di acquisire dati e informazioni ma e' prevista una vera e propria attivita' ispettiva, di vigilanza e di controllo. Pertanto, il motivo va accolto. L'accoglimento importa che si debbano ritenere assorbiti tutti gli altri motivi.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che non spetta al Ministro della Sanita' dettare la disciplina della attivita' di vigilanza, che esula dalla competenza tecnica a lui attribuita ed annulla di conseguenza l'art. 8 del decreto da lui emesso in data 26 marzo 1991 di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1353