N. 507 SENTENZA 19 - 30 dicembre 1991

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia
 autonoma.
 
 Sanita'  pubblica -   Provincia autonoma di Bolzano - Acque destinate
 al consumo  umano  -  Norme  tecniche  -  Emanazione  -  Vigilanza  -
 Invasione    di    competenze    riservate    alla    provincia   con
 equiparazionealle regioni a statuto ordinario -  Non  spettanza  allo
 Stato dettare la disciplina in materia - Annullamento dell'art. 8 del
 decreto del Ministro della sanita' del 26 marzo 1991.
 
 (Decreto del Ministro della Sanita' 26 marzo 1991, art. 8)
 
 (Stat.  spec.  Trentino-Alto  Adige, artt. 8, primo comma, nn. 5, 6 e
 21; 9, primo comma, comma, nn. 9 e 10; 16, primo comma e rel.   norme
 di attuazione).
(GU n.2 del 8-1-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano
 notificato  il  7 giugno 1991, depositato in Cancelleria il 13 giugno
 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
 del Ministro della Sanita' del 26 marzo 1991, recante "Norme tecniche
 di prima attuazione del decreto del Presidente  della  Repubblica  24
 maggio  1988,  n. 236, relativo all'attuazione della direttiva C.E.E.
 n. 80/778 concernente la qualita' delle acque  destinate  al  consumo
 umano,  ai  sensi  dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n 183" ed
 iscritto al n. 32 del registro conflitti 1991;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  19  novembre  1991  il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per  la  Provincia
 di  Bolzano  e l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente
 del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso  del  6  giugno
 1991, ha premesso che il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, in attuazione
 della  direttiva  del Consiglio della C.E.E. n. 80/778 e della delega
 di cui all'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ha stabilito i
 requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano, per  la
 tutela  della  salute  pubblica  e  per il miglioramento di vita e ha
 introdotto misure finalizzate a garantire  la  difesa  delle  risorse
 idriche.  Ha  distinto le funzioni di competenza dello Stato e quelle
 delle Regioni in  materia  di  identificazione  e  di  controllo  dei
 suddetti requisiti (art. 8 e 9).
    L'art.  22,  n.  3,  dello  stesso d.P.R. ha previsto l'emanazione
 delle norme tecniche di prima attuazione entro sessanta giorni  dalla
 sua entrata in vigore.
    Tanto premesso, la ricorrente ha esposto che in data 26 marzo 1991
 il  Ministro  della  Sanita' ha emesso un suo decreto che, secondo il
 preambolo, dovrebbe contenere delle norme tecniche.
    Con l'art. 8 n. 1, si e' regolata invece l'attivita' di  vigilanza
 sull'applicazione del decreto affidandola ad ispettori nominati dallo
 stesso  Ministro  della Sanita' e con l'art. 10 si e' stabilito che i
 compiti affidati alle Regioni dal decreto suddetto  per  il  Trentino
 Alto  Adige si intendono conferiti alle province di Trento e Bolzano,
 parificandole cosi', secondo la ricorrente, alle  regioni  a  statuto
 ordinario.
    Il suddetto art. 8 violerebbe gli artt. 8, primo comma, n. 5, n. 6
 e n. 21; 9, primo comma, n. 9 e n. 10; 16, primo comma, dello Statuto
 speciale  e  relative norme di attuazione (in particolare i d.P.R. 22
 marzo 1974, n. 279; 22 marzo 1974, n. 381; 28 marzo 1975, n. 474;  19
 novembre   1987,   n.  526,  e  successive  modificazioni),  perche',
 trattandosi  di  competenza  esclusiva,  spetta  alla  provincia   la
 funzione  ispettiva  e  non  allo Stato ne' tanto meno la deroga puo'
 disporsi con decreto ministeriale.
    L'art.  10  del  decreto  ministeriale  lederebbe  le   specifiche
 competenze  attribuite alla Provincia remittente dallo Statuto, fatte
 salve dall'art. 20 del d.P.R. n. 236 del 1988.
    Ad avviso della ricorrente, ai suddetti  vizi  si  aggiunge  anche
 quello  dell'incompetenza  dell'organo  che  ha  emanato  il  decreto
 impugnato, perche' la  materia  disciplinata  non  e'  di  competenza
 esclusiva  del Ministro della Sanita' ma necessita anche del concerto
 col Ministro dell'Ambiente.
    2.  -  Nel  giudizio  si  e'  costituita,  in  rappresentanza  del
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, l'Avvocatura Generale dello
 Stato, che ha concluso per l'infondatezza del ricorso  in  quanto  in
 materia la Provincia ricorrente non ha competenza esclusiva.
    3.   -   Nell'imminenza  dell'udienza,  hanno  presentato  memorie
 l'Avvocatura dello Stato e la difesa della Provincia ricorrente.
    La prima ha ribadito anzitutto che le  competenze  provinciali  in
 materia  di acque, igiene e sanita', secondo i nn. 9 e 10 dell'art. 9
 dello Statuto speciale, sono di tipo concorrente.
    Ha poi rilevato che:
      la disciplina dettata dal decreto e' funzionale alla  tutela  di
 interessi nazionali relativi all'adempimento di obblighi comunitari e
 alla  realizzazione  di  uniformi  condizioni, in tutto il territorio
 nazionale, per la tutela della salute;
      l'attivita' di vigilanza e' strumentale soltanto  alla  funzione
 statale di acquisizione di dati ed informazioni;
      il   concerto   ha   solo   rilevanza   interna  alla  struttura
 governativa;
      il decreto impugnato si  configura  come  un  insieme  di  norme
 tecniche che interessano la potabilizzazione in senso lato, che e' di
 competenza del solo Ministro della Sanita'.
    La   difesa   della  ricorrente  ha  osservato  che  il  carattere
 concorrente della competenza pone solo un problema di gravita'  della
 denunciata   violazione;   e  che  la  carenza  di  una  idonea  base
 legislativa del provvedimento statale costituisce vizio  denunciabile
 in sede di conflitto di attribuzione (sent. n. 204 del 1991).
                        Considerato in diritto
    La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto, sostenendo
 che   il  decreto  del  Ministro  della  Sanita'  26  marzo  1991  e'
 arbitrariamente invasivo delle competenze riservatele dagli artt.  8,
 primo  comma,  nn.  5,  6 e 21; 9, primo comma, nn. 9 e 10; 16, primo
 comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige,  approvato
 con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione (in
 particolare  d.P.R.  22 marzo 1974, n.  279; d.P.R. 22 marzo 1974, n.
 381; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526  e
 successive modificazioni) perche':
       a)  equipara  le  Province  autonome  alle  Regioni  a  Statuto
 ordinario nel renderle  destinatarie  delle  prescrizioni  poste  dal
 decreto  stesso,  trascurando  di  considerare che le stesse ricadano
 nell'ambito delle  competenze  suddette,  fatte  espressamente  salve
 dall'art. 20 del d.P.R. n. 236 del 1988;
       b) detta norme di natura non tecnica e quindi diverse da quelle
 per   le   quali   tale  ultimo  d.P.R.  ha  previsto  la  competenza
 ministeriale;
       c) e' altresi' viziato di incompetenza,  essendo  stato  emesso
 senza il previo concerto col Ministro dell'Ambiente.
    In  particolare,  assoggetta la Provincia ricorrente all'esercizio
 delle funzioni di vigilanza  ed  ispettiva  esercitate  da  ispettori
 ministeriali.
    L'assunto  della  ricorrente  non  e'  fondato per quanto riguarda
 l'art. 10 del decreto ministeriale.
    Esso prevede che i  compiti  affidati  alle  regioni  dal  decreto
 stesso,  per il Trentino Alto Adige si intendono conferiti alle Prov-
 ince autonome di Trento e Bolzano. Si osserva che detta  disposizione
 non  attua una parificazione della Provincia autonoma di Bolzano alle
 regioni a statuto ordinario ma contiene solo una clausola di stile.
    Per quanto riguarda l'art. 8 del decreto  ministeriale  si  rileva
 che,  come  leggesi  nel preambolo, il decreto impugnato, emanato dal
 Ministro della Sanita' in base all'art. 22, terzo comma,  del  d.P.R.
 n.  236  del  1988,  che  ha  dettato  le  norme  di attuazione della
 direttiva C.E.E. n.  80/778,  concernente  la  qualita'  delle  acque
 destinate  al  consumo  umano,  avrebbe  dovuto  contenere solo norme
 tecniche di prima attuazione del decreto presidenziale per i  profili
 di  igiene  e sanita'. Peraltro, l'art. 8 del d.P.R. n. 236 del 1988,
 nello stabilire le competenze  statali  nella  materia  disciplinata,
 prevede  testualmente  l'oggetto delle norme tecniche da emanarsi dai
 vari  Ministri  interessati  (Ministro  dell'Ambiente,   dei   Lavori
 pubblici,  della  Sanita',  da soli o di concerto). Al Ministro della
 Sanita' e' attribuita la competenza esclusiva per i provvedimenti  in
 materia di potabilizzazione delle acque.
    Invece,  come  si evince dalla semplice lettura delle disposizioni
 in cui esso si articola, il decreto impugnato non disciplina  solo  i
 profili tecnici della materia di competenza esclusiva.
    Per   esempio,  si  prevedono  controlli  sanitari,  provvedimenti
 contingibili ed urgenti, approvvigionamenti idrici di emergenza ecc.
    Ed in particolare, nell'art. 8 impugnato  sono  previste  funzioni
 ispettive  per  la  vigilanza  sull'attuazione  dello  stesso decreto
 ministeriale, affidate a persone nominate con  apposito  decreto  dal
 Ministro della Sanita'.
    Ne',  come  sostiene l'Avvocatura Generale dello Stato, la materia
 trattata  puo'  ritenersi  rientrante  in   una   nozione   lata   di
 potabilizzazione  delle  acque.  Non  si  tratta  di acquisire dati e
 informazioni ma e' prevista una vera e propria  attivita'  ispettiva,
 di vigilanza e di controllo.
    Pertanto, il motivo va accolto.
    L'accoglimento importa che si debbano ritenere assorbiti tutti gli
 altri motivi.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  non  spetta  al  Ministro  della  Sanita' dettare la
 disciplina della attivita' di vigilanza, che esula  dalla  competenza
 tecnica  a  lui  attribuita  ed  annulla  di conseguenza l'art. 8 del
 decreto da lui emesso in data 26 marzo 1991 di cui in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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