N. 509 SENTENZA 19 - 30 dicembre 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente - Regione Emilia-Romagna - Scarichi fognari civili eccedenti
 i  limiti  di  tollerabilita'  -  Mancata autorizzazione - Esclusione
 dall'ambito della  fattispecie  penalmente  rilevante  -  Difetto  di
 rilevanza - Inammissibilita'.
 
 (Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo
 comma, lett.  a), n. 2, e lett.  b), nn. 1 e 2).
 
 (Cost., artt. 25 e 117).
 
(GU n.2 del 8-1-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma primo,
 lett. a), n. 2  e  lett.  b),  nn.  1  e  2,  della  legge  regionale
 dell'Emilia  Romagna  28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed
 integrazioni alla legge regionale 29  gennaio  1983,  n.  7,  recante
 norme  sulla  disciplina  degli  scarichi delle pubbliche fognature e
 degli scarichi civili che non recapitano nelle  pubbliche  fognature.
 Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), promossi con
 n.  9  ordinanze  emesse  dal  Pretore  di  Reggio  Emilia,  iscritte
 rispettivamente ai nn. 460, 461, 462, 463, 464, 465, 513, 514  e  577
 del  registro  ordinanze  1991  e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali
 della Repubblica nn. 28, 33 e 38,  prime  serie  speciali,  dell'anno
 1991;
    Visti  gli atti di costituzione di Davoli Giuseppe e Iotti Franco,
 Gualdi Giovanni  e  Giroldini  Giuseppe,  Veneziani  Sergio,  nonche'
 l'atto di intervento della Regione Emilia-Romagna;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  3  dicembre  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Uditi gli avvocati Massimo Colarizi per Davoli  Giuseppe  e  Iotti
 Franco,  Angelo Pisi per Gualdi Giovanni e Giroldini Giuseppe, Emilia
 Giulia Di Fava e Massimo Colarizi per Veneziani Sergio  e  l'Avvocato
 Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Pretore di Reggio Emilia, nel procedimento penale a carico
 di  Davoli  Giuseppe,  imputato  del  reato di cui all'art. 21, terzo
 comma, legge 10 maggio 1976, n.  319,  e  successive  modifiche,  per
 avere   effettuato,   in   qualita'   di  presidente  della  societa'
 cooperativa a responsabilita' limitata "Latteria  sociale  Montericco
 Canali",  uno  scarico  di  reflui  in acque superficiali eccedente i
 limiti di accettabilita' di cui alla tabella A  allegata  alla  legge
 citata,  ha  dato atto che l'insediamento in questione, descritto nel
 capo di imputazione come produttivo, presenta,  invece,  i  requisiti
 per  essere  classificato  come  civile  a  norma dell'art. 6, ultimo
 comma,  della legge regionale dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n.
 7, con la modifica di cui all'art. 2 della legge regionale  23  marzo
 1984, n. 13, e che quindi nella specie sarebbe ravvisabile l'illecito
 amministrativamente  sanzionato  dall'art.  11  della legge regionale
 dell'Emilia Romagna n. 42 del 1986.
    Ha poi osservato che la  materia  in  questione  non  rientra  tra
 quelle  per  le  quali  e'  attribuita  alle  regioni  una competenza
 legislativa autonoma, perche' la legge statale  10  maggio  1976,  n.
 319,  che ha disciplinato gli scarichi di qualsiasi tipo, ha delegato
 alle regioni (art. 14) la sola  definizione  della  disciplina  degli
 scarichi  delle  pubbliche  fognature e degli insediamenti civili che
 non recapitano in pubbliche fognature, nel  rispetto  dei  limiti  di
 accettabilita' fissati nelle tabelle allegate alla stessa legge.
    Invece,  la Regione Emilia-Romagna, con la norma impugnata avrebbe
 riformulato l'intera disciplina  degli  scarichi  civili  e,  quindi,
 avrebbe violato anzitutto l'art. 117 della Costituzione, intervenendo
 in   una  materia  di  competenza  statale.  Inoltre,  in  violazione
 dell'art.   25,   secondo   comma,   della   Costituzione,    avrebbe
 arbitrariamente  escluso  dall'ambito  della  fattispecie  penalmente
 rilevante di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, lo  scarico
 non  autorizzato o eccedente i limiti tabellari previsti dalla stessa
 legge,  solo  perche'  proveniente  da  imprese  agricole  equiparate
 all'insediamento civile.
   1.1. - Pertanto, con ordinanza emessa il 13 marzo 1991 (R.O. n. 460
 del  1991),  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale
 dell'art. 11, primo comma, lett. a),  n.  2,  della  legge  regionale
 Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, per violazione degli artt. 25
 e 117 della Costituzione.
    2.  -  Nel  giudizio  innanzi  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituita la parte privata, Davoli Giuseppe, che ha concluso per  la
 inammissibilita'  o  la  infondatezza  della questione, sostenendo la
 competenza della Regione a disciplinare gli scarichi da  insediamenti
 civili  e,  quindi,  la  potesta'  regionale  di  prevedere  sanzioni
 amministrative a carico dei trasgressori della detta legge regionale.
 In  subordine,  ha  rilevato  la  compatibilita'  tra  la  disciplina
 regionale   e  quella  statale  potendo  la  sanzione  amministrativa
 aggiungersi a quella penale.
    2.1. - Nel giudizio ha spiegato  intervento  il  Presidente  della
 Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, concludendo per la infondatezza
 della  questione, sulla base d'argomentazioni analoghe a quelle della
 parte costituita.
    3. - La medesima questione  e'  stata  sollevata  dal  Pretore  di
 Reggio  Emilia  con  altre sette ordinanze di identico contenuto, nel
 corso di altrettanti procedimenti penali, tre delle quali  emesse  il
 13  marzo 1991 (R.O. nn. 461, 462, 463 del 1991), rispettivamente nel
 procedimento penale a carico di Gualdi  Giovanni,  Pedroni  Vittorio,
 Giroldini Giuseppe; una il 10 aprile 1991 (R.O. n. 464 del 1991), nel
 procedimento  penale  a  carico  di Mornini Peppino; una il 17 aprile
 1991 (R.O. n. 465 del 1991), nel  procedimento  penale  a  carico  di
 Copellini  Michele;  una il 15 aprile 1991 (R.O. n. 513 del 1991, nel
 cui dispositivo peraltro, erroneamente risulta impugnato  l'art.  11,
 primo comma, lett. b), nn. 1 e 2 della medesima legge regionale), nel
 procedimento  penale  a carico di Iotti Franco; una il 12 giugno 1991
 (R.O. n. 577 del 1991), nel procedimento penale a  carico  di  Amedei
 Lerindo.
    3.1  -  Le  ordinanze  sono  state  tutte notificate, comunicate e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
    4. - Nei giudizi di cui alle ordinanze R.O. nn. 461, 463, 513  del
 1991,  si sono costituite le parti private, che hanno concluso per la
 inammissibilita'   o   la   infondatezza   della    questione,    con
 argomentazioni  analoghe  a  quelle svolte dalla parte costituita nel
 primo giudizio.
    4.1. - Nei giudizi di cui alle ordinanze R.O. nn.  461,  462,  463
 del 1991 e' altresi' intervenuto il Presidente della Giunta Regionale
 dell'Emilia-Romagna, richiamandosi alle precedenti conclusioni.
    5.  -  Con una ordinanza di contenuto analogo a quelle precedenti,
 emessa il 15 aprile 1991 (R.O. n. 514  del  1991),  nel  procedimento
 penale  a  carico  di  Veneziani  Sergio, lo stesso Pretore di Reggio
 Emilia ha sollevato, sempre in riferimento agli artt. 25 e 117  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 11,
 primo  comma,  lett.  b),  nn.  1  e 2 della medesima legge regionale
 Emilia-Romagna  28  novembre  1986,  n.  42,  che  prevede   sanzioni
 amministrative  a  carico  di  gestori di pubbliche fognature che non
 abbiano osservato l'obbligo di presentare istanza di autorizzazione o
 che non si siano adeguati ai limiti di  accettabilita'  di  cui  alle
 tabelle allegate alla legge regionale n. 7 del 1983.
    6.  -  Nel  giudizio  si  e'  costituita  la parte privata, che ha
 concluso per la inammissibilita' o la infondatezza della questione.
    6.1. - Nella imminenza della pubblica udienza le parti  private  e
 la  Regione hanno presentato memorie con le quali hanno sviluppato le
 argomentazioni di cui agli atti di costituzione.
                        Considerato in diritto
    1. - I nove giudizi possono essere riuniti e decisi  con  un'unica
 sentenza prospettando identica questione.
    2.  - La Corte e' chiamata a verificare se l'art. 11, primo comma,
 lett. a), n. 2  e  lett.  b),  nn.  1  e  2,  della  legge  regionale
 dell'Emilia-Romagna  28  novembre  1986,  n.  42,  nella parte in cui
 esclude dall'ambito della fattispecie  penalmente  rilevante  di  cui
 all'art.  21  della legge n. 319 del 1976, rispettivamente lo scarico
 civile eccedente i limiti di accettabilita' previsti  negli  allegati
 alla  legge  stessa  e  la  pubblica fognatura in caso di mancanza di
 autorizzazione  o  di  mancato  adeguamento  ai   detti   limiti   di
 accettabilita',  stabilendo,  in  tali  ipotesi,  solo  una  sanzione
 amministrativa, violi l'art. 117 della Costituzione, non  essendo  la
 materia  di  competenza  regionale, e l'art. 25, secondo comma, della
 Costituzione, che riserva alle leggi dello  Stato  la  punizione  dei
 fatti di rilevanza penale.
    3. - Le questioni sono inammissibili.
    Si   considera   anzitutto   che  il  giudice  remittente  facendo
 sostanzialmente propria la requisitoria del  p.m.  e  discostandosene
 solo per quanto riguarda la qualificazione degli insediamenti gestiti
 dagli  imputati  da  produttivi  a  civili  siccome  agricoli, non ha
 fornito alcuna specificazione dei  fatti,  non  ha  precisato  se  si
 tratta  di  scarico  nuovo  o  vecchio  e  non  ha nemmeno attuato il
 prescritto esame della rilevanza della questione sollevata.
    Ha sostenuto che la materia di  cui  trattasi  non  rientra  nella
 competenza  regionale,  in  quanto la legge statale 10 maggio 1976 n.
 319, che ha disciplinato gli scarichi di qualsiasi tipo,  con  l'art.
 14,  ha  delegato alle regioni la sola definizione, mediante appositi
 piani,   della   regolamentazione   degli  scarichi  delle  pubbliche
 fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
 fognature nel rispetto  di  una  serie  di  parametri  tra  i  quali,
 espressamente  previsti,  i  limiti  di  accettabilita' fissati dalle
 tabelle allegate alla legge stessa.
    Ha rilevato che, invece, la  Regione  avrebbe  riformato  l'intera
 disciplina  degli  scarichi civili con un piano e cioe' con una norma
 subprimaria di attuazione della legge statale senza avere  l'apposita
 delega  da  conferirsi, a parere dello stesso giudice remittente, con
 legge costituzionale e non con legge statale,  che  peraltro  nemmeno
 esiste.
    Ma  non  ha  impugnato alcuna norma sostanziale e, in particolare,
 quella di attuazione della disciplina sanzionata e attributiva  della
 competenza,  ma  solo  la  norma  che  prevede la sanzione in caso di
 scarico o di fognatura impiantati ed effettuati senza  autorizzazione
 o eccedenti i limiti tabellari previsti.
    In   tale   situazione,  delle  questioni  sollevate  deve  essere
 dichiarata la inammissibilita'.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riunisce i giudizi e dichiara la inammissibilita'  della  questione
 di  legittimita'  costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a),
 n. 2 e lett. b), nn. 1 e 2 della legge regionale  dell'Emilia-Romagna
 28  novembre  1986,  n.  42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla
 legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina
 degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili  che
 non  recapitano  nelle  pubbliche  fognature.  Provvedimenti  per  il
 contenimento dell'eutrofizzazione), in riferimento agli  artt.  25  e
 117 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Reggio Emilia con le
 ordinanze in epigrafe (R.O. n. 460, 461, 462, 463, 464, 465, 513, 514
 e 577 del 1991).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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