N. 520 ORDINANZA 19 - 30 dicembre 1991
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati in genere - Giuoco d'azzardo e organizzazione o pubblicita' di pubbliche scommesse - Trattamento sanzionatorio penale differenziato - Discrezionalita' legislativa - Manifesta infondatezza. (C.P., artt. 718 e 719). (Cost., art. 3).(GU n.3 del 15-1-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 719 del codice penale, in relazione all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1991 dal Pretore di Napoli, Sezione distaccata di Casoria nel procedimento penale a carico di Orefice Luigi iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Napoli (Casoria) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 719 del codice penale, nella parte in cui questi prevedono una pena piu' grave per chi tiene o agevola il giuoco d'azzardo, nelle circostanze di cui all'art. 719 del codice penale, rispetto alla pena, disposta dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per chi organizza o da' pubblicita' a pubbliche scommesse; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, argomentando sulla diversita' e non comparabilita' delle due fattispecie penali in oggetto, ha concluso per l'infondatezza della questione; Considerato che nella determinazione della qualita' e della misura delle sanzioni penali il legislatore dispone della piu' ampia discrezionalita', costituzionalmente censurabile soltanto quando palesemente esorbiti dai limiti della ragionevolezza; che l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, indicato dal Pretore rimettente come tertium comparationis, contiene, in realta', una gamma abbastanza ampia di ipotesi criminose attinenti all'esercizio di pubbliche scommesse, sanzionate con pene tra loro diverse; che, tra queste ipotesi, il legislatore, nell'esercizio della sua ampia discrezionalita', ha previsto delitti sanzionati con la reclusione da sei mesi a tre anni per la repressione dell'organizzazione di pubbliche scommesse o concorsi pronostici, il cui esercizio e' riservato dalla legge allo Stato o ad altro ente concessionario, ovvero di scommesse o concorsi pronostici aventi ad oggetto gare sportive gestite dal C.O.N.I., da organizzazioni da esso dipendenti o dall'U.N.I.R.E., mentre ha configurato come ipotesi criminose di natura contravvenzionale - e, nel caso, punite con pene meno elevate rispetto a quelle previste dalle disposizioni impugnate, relative al giuoco d'azzardo, - sia la condotta di chi organizza pubbliche scommesse, per le quali non esiste una riserva di esercizio allo Stato o ad altro ente (art. 4, primo comma, ultima parte), sia la condotta di chi, non partecipando all'organizzazione delle scommesse, si limita a darne pubblicita' (art. 4, secondo comma), sia, infine, la condotta di chi partecipa alle scommesse medesime (art. 4, terzo comma); che, sulla base di quanto esposto, le scelte discrezionalmente compiute dal legislatore nella previsione delle sanzioni penali da applicare a condotte criminose anche lontanamente comparabili, quali il giuoco d'azzardo e le pubbliche scommesse, non si rivelano palesemente irragionevoli, poiche' esse si basano su una valutazione diversificata in relazione a fatti di differente offensivita' sociale, valutazione che presuppone, non arbitrariamente, la maggiore potenzialita' criminale delle condotte illecite connesse all'esercizio abusivo di scommesse o di concorsi pronostici, complessivamente sanzionate in misura piu' grave rispetto al giuoco d'azzardo (come chiaramente risulta dall'intero disposto dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989, di cui il giudice rimettente ricorda soltanto le ipotesi di minore gravita'); che, inoltre, la sanzione prevista dal combinato disposto formato dagli artt. 718 e 719 del codice penale, impugnati nel presente giudizio, e' racchiusa tra limiti edittali tali da consentire al giudice un'ampia possibilita' di graduazione della pena in proporzione alla gravita' del fatto accertato; che, pertanto, la dedotta questione di costituzionalita' appare manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 719 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli (Casoria), con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1366