DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1991, n. 56 

  Regolamento  recante  modificazione al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1953, n.  578,  concernente  il  regolamento  di
esecuzione  della legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina della
produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di  prodotti
dietetici.
(GU n.50 del 28-2-1991)
 
 Vigente al: 15-3-1991  
 

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  29  marzo  1951,  n.  327, sulla disciplina della
produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di  prodotti
dietetici;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n.
578, recante il regolamento per l'esecuzione della  citata  legge  29
marzo  1951,  n.  327,  e,  in  particolare,  l'art.  15  che prevede
l'istituzione di una  commissione  tecnico-consultiva,  da  nominarsi
anno per anno, nel settore degli alimenti per la prima infanzia e dei
prodotti dietetici;
  Vista  la  legge  13 marzo 1958, n. 296, relativa alla costituzione
del Ministero della sanita';
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Considerato  che,  come  e' desumibile dall'esperienza maturata, e'
necessario  assicurare  la  presenza  di  piu'  di  un   esperto   in
particolari  discipline,  sia  per  il  carico  di  lavoro,  sia  per
l'opportunita' di potersi avvalere delle esperienze di  piu'  tecnici
della stessa materia;
  Ritenuto  che, allo scopo di assicurare il piu' stretto ed efficace
coordinamento fra il Ministero della sanita' e la citata  commissione
tecnico-scientifica, e' opportuno che quest'ultima sia presieduta dal
direttore generale  responsabile  dell'ufficio  del  Ministero  della
sanita' che predispone gli atti istruttori al fine del rilascio delle
autorizzazioni nel settore degli alimenti per la prima infanzia e dei
prodotti dietetici;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 30 ottobre 1990;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1990;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto con i
Ministri  dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   e
dell'agricoltura e delle foreste;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1953, n. 578, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  15. - 1. Con decreto del Ministro della sanita' e' istituita
una commissione con funzioni consultive costituita da trenta  membri,
oltre al presidente.
   2. La composizione della commissione e' la seguente:
    a)  quattro  esperti  del Ministero della sanita', tra i quali il
direttore generale per l'igiene degli alimenti e la  nutrizione,  con
funzioni di presidente;
    b) tre esperti dell'Istituto superiore di sanita';
    c) due esperti dell'Istituto nazionale della nutrizione;
    d) un esperto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
    e)  un  esperto  del  Ministero  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato;
    f)  un  esperto della Stazione sperimentale per l'industria delle
conserve alimentari di Parma;
    g)  diciannove  esperti  nell'ambito  delle  seguenti discipline:
biochimica,  chimica,  clinica  medica,   farmacologia,   fisiologia,
igiene,   microbiologia,   pediatria,   scienza   dell'alimentazione,
tossicologia e diritto amministrativo.
   3.  Esplica le funzioni di segretario un funzionario del Ministero
della sanita' - Direzione generale per l'igiene degli alimenti  e  la
nutrizione, di livello non inferiore al settimo.
   4.  I membri della commissione, i quali durano in carica tre anni,
sono tenuti ad  assicurare  la  partecipazione  alle  riunioni  della
commissione.  Il  non  intervento  a  cinque sedute consecutive senza
giustificato motivo determina la decadenza dall'incarico.
   5.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', su proposta della
commissione stessa, e' approvato il regolamento di  organizzazione  e
funzionamento della commissione.
   6.  Le  spese  di  funzionamento della commissione fanno carico al
competente cap. 1093  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero  della sanita' per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita'
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  SACCOMANDI, Ministro
                                  dell'agricoltura e delle foreste
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991
  Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 9