LEGGE 27 febbraio 1991, n. 66
Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno scolastico 1990-1991.(GU n.55 del 6-3-1991)
Vigente al: 21-3-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Nella prima attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, si da' luogo alle nomine in ruolo dei docenti della scuola elementare, ai sensi dell'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, anche nel corso dell'anno scolastico 1990-91, dopo aver acquisito le risultanze dei piani provinciali di cui al comma 1 dell'articolo 15 della citata legge n. 148 del 1990 ed aver effettuato le operazioni previste dal comma 7 dello stesso articolo. 2. Le nomine di cui al comma 1 sono disposte sul 50 per cento dei posti risultanti vacanti e disponibili in ciascuna provincia fino al limite massimo dei posti consolidati ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della legge 5 giugno 1990, n. 148, intendendosi compresi nei predetti posti anche quelli corrispondenti ad insegnanti in soprannumero. 3. Le nomine in ruolo, salva la decorrenza giuridica - se piu' favorevole con particolare riferimento alle norme di cui al decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426 - prevista dalle rispettive norme di immissione in ruolo, sono disposte con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1990 e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo. Le nomine di cui alla presente legge danno titolo a partecipare ai trasferimenti relativi all'anno scolastico 1991-92. 4. Per gli insegnanti nominati in ruolo ai sensi della presente legge, che nel corso dell'anno scolastico 1990-91 hanno svolto servizio non di ruolo, il predetto servizio ha valore di anno di prova se prestato per la durata prescritta; agli altri insegnanti nominati in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1990 e con decorrenza economica dal 1 settembre 1991, ai fini del loro perfezionamento professionale, puo' essere attribuita una borsa di studio di lire 5 milioni, con assegnazione presso una scuola e con l'obbligo di svolgere attivita' di formazione, nel quadro del piano straordinario pluriennale di aggiornamento di cui all'articolo 12 della legge 5 giugno 1990, n. 148, con finalita' prioritaria all'aggiornamento degli insegnanti da utilizzare per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare. A coloro che completano la formazione all'estero e' attribuita una maggiorazione di lire 2 milioni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalita' di svolgimento delle predette attivita' di formazione. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17.000 milioni, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991. 6. La prosecuzione delle attivita' di tempo pieno di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 148, va riferita ai posti funzionanti alla data di entrata in vigore della stessa legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 febbraio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BIANCO, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTELLI