LEGGE 27 febbraio 1991, n. 66 

  Nomina  in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso
dell'anno scolastico 1990-1991.
(GU n.55 del 6-3-1991)
 
 Vigente al: 21-3-1991  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Nella prima attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, si da'
luogo alle nomine in ruolo dei docenti della  scuola  elementare,  ai
sensi  dell'articolo  8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre  1988,  n.  426,
anche  nel corso dell'anno scolastico 1990-91, dopo aver acquisito le
risultanze dei piani provinciali di cui al comma 1  dell'articolo  15
della  citata  legge n. 148 del 1990 ed aver effettuato le operazioni
previste dal comma 7 dello stesso articolo.
  2.  Le  nomine di cui al comma 1 sono disposte sul 50 per cento dei
posti risultanti vacanti e disponibili in ciascuna provincia fino  al
limite   massimo   dei   posti  consolidati  ai  sensi  del  comma  5
dell'articolo 15 della legge 5  giugno  1990,  n.  148,  intendendosi
compresi nei predetti posti anche quelli corrispondenti ad insegnanti
in soprannumero.
  3.  Le  nomine  in  ruolo,  salva la decorrenza giuridica - se piu'
favorevole  con  particolare  riferimento  alle  norme  di   cui   al
decreto-legge  6  agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426 - prevista dalle rispettive  norme
di immissione in ruolo, sono disposte con decorrenza giuridica dal 1
settembre 1990 e con l'obbligo di assunzione del servizio nella  sede
assegnata  dall'inizio  dell'anno scolastico successivo. Le nomine di
cui alla presente legge danno titolo a partecipare  ai  trasferimenti
relativi all'anno scolastico 1991-92.
  4.  Per  gli  insegnanti  nominati in ruolo ai sensi della presente
legge, che  nel  corso  dell'anno  scolastico  1990-91  hanno  svolto
servizio  non  di  ruolo,  il  predetto servizio ha valore di anno di
prova se prestato per la durata  prescritta;  agli  altri  insegnanti
nominati  in  ruolo  con decorrenza giuridica dal 1  settembre 1990 e
con decorrenza economica dal 1  settembre  1991,  ai  fini  del  loro
perfezionamento  professionale,  puo'  essere attribuita una borsa di
studio di lire 5 milioni, con assegnazione presso una  scuola  e  con
l'obbligo  di  svolgere attivita' di formazione, nel quadro del piano
straordinario pluriennale di aggiornamento  di  cui  all'articolo  12
della  legge  5  giugno  1990,  n.  148,  con  finalita'  prioritaria
all'aggiornamento degli insegnanti da utilizzare  per  l'insegnamento
delle   lingue  straniere  nella  scuola  elementare.  A  coloro  che
completano la formazione all'estero e' attribuita  una  maggiorazione
di lire 2 milioni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione
sono stabilite le modalita' di svolgimento delle  predette  attivita'
di formazione.
  5.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge,
valutato in lire 17.000 milioni, si fa  fronte  con  lo  stanziamento
iscritto  al  capitolo  1121  dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione per l'anno 1991.
  6.   La   prosecuzione  delle  attivita'  di  tempo  pieno  di  cui
all'articolo 8, comma 2, della  legge  5  giugno  1990,  n.  148,  va
riferita  ai  posti  funzionanti alla data di entrata in vigore della
stessa legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 27 febbraio 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BIANCO, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI