MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 23 gennaio 1991, n. 87 

  Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 20 maggio
1976, riguardante la disciplina della produzione e del commercio  del
caffe' decaffeinato.
(GU n.66 del 19-3-1991)
 
 Vigente al: 3-4-1991  
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle  bevande,  che  consente  al Ministro della sanita', sentito il
parere del Consiglio superiore di sanita', di autorizzare con proprio
decreto  la  produzione  ed  il  commercio  di  sostanze alimentari e
bevande  che  abbiano  subito  aggiunte,   sottrazioni   o   speciali
trattamenti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  maggio 1976, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  153  dell'11  giugno  1976,  riguardante  la
disciplina della produzione e del commercio del caffe' decaffeinato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 20 luglio 1987, n. 390, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1987  con  il  quale
sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 20 maggio 1976
sopra citato;
  Vista  la  direttiva del Consiglio CEE n. 88/344 del 13 giugno 1988
riguardante i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei
prodotti   alimentari   e  dei  loro  ingredienti  (pubblicata  nella
"Gazzetta Ufficiale" della Comunita' europea n. L 157 del  24  giugno
1988) ed in particolare quanto previsto all'art. 2, comma 4;
  Ritenuto,  nelle more del recepimento della sopra citata direttiva,
di procedere all'attuazione della stessa  nell'ordinamento  nazionale
limitatamente  alla  parte  che  concerne  la  decaffeinizzazione del
caffe'  mediante  l'impiego  dell'anidride  carbonica  e  dell'acqua,
procedendo  ad  una  ulteriore  modifica  del decreto ministeriale 20
maggio 1976 sopra citato;
  Vista  la  relazione  della  Direzione  generale per l'igiene degli
alimenti e per la nutrizione in data 18 giugno 1990;
  Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 20 dicembre 1990;
  Vista  la  comunicazione  in  data 8 gennaio 1991 al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  E'  consentita  la decaffeinizzazione del caffe' anche mediante
l'impiego di anidride carbonica ed acqua.
  2.  Il  caffe'  decaffeinato cosi' ottenuto e commercializzato deve
corrispondere ai requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 1 del
decreto  ministeriale  20  maggio  1976,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 153 dell'11 giugno 1976.
  3.  L'anidride  carbonica  utilizzata deve possedere i requisiti di
purezza fissati dal decreto ministeriale 19 febbraio 1966, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23 marzo 1966.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 23 gennaio 1991
                                              Il Ministro: DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1991
  Registro n. 3 Sanita', foglio n. 166