LEGGE 28 marzo 1991, n. 110
Modalita' di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernenti gli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.(GU n.81 del 6-4-1991)
Vigente al: 21-4-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, non si applica agli alloggi di servizio di proprieta' delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che siano stati assegnati al personale in locazione semplice a seguito di concorso, nei casi di: a) collocamento a riposo del dipendente per compimento del limite massimo di eta'; b) dispensa dal servizio per infermita' quando vi sia comunque titolo al trattamento di quiescenza, ivi compreso il trattamento di pensione privilegiata; c) decesso, con o senza titolo a pensione, finche' permangono, per i familiari conviventi con l'assegnatario alla data dell'evento, le condizioni soggettive che danno o darebbero titolo a trattamento di riversibilita', e qualora il reddito complessivo del nucleo familiare, da certificare annualmente, non superi il limite massimo stabilito ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, per concorrere alla assegnazione degli alloggi. 2. Nei casi di cui al comma 1 e' dovuto il canone di cui agli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e succes- sive modificazioni e integrazioni. Per gli altri aspetti del rapporto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 19 luglio 1984, pubblicato nel Bollettino ufficiale straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 25 agosto 1984. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 marzo 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI