LEGGE 28 marzo 1991, n. 110 

  Modalita' di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  9
della  legge  10  febbraio  1982,  n.  39, concernenti gli alloggi di
servizio per il personale postelegrafonico.
(GU n.81 del 6-4-1991)
 
 Vigente al: 21-4-1991  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. La disposizione di cui al quarto  comma  dell'articolo  9  della
legge 10 febbraio 1982,  n.  39,  non  si  applica  agli  alloggi  di
servizio di proprieta' delle aziende dipendenti dal  Ministero  delle
poste  e  delle  telecomunicazioni,  che  siano  stati  assegnati  al
personale in locazione semplice a seguito di concorso, nei casi di: 
    a) collocamento a riposo del dipendente per compimento del limite
massimo di eta'; 
    b) dispensa dal servizio per infermita' quando  vi  sia  comunque
titolo al trattamento di quiescenza, ivi compreso il  trattamento  di
pensione privilegiata; 
    c) decesso, con o senza titolo a  pensione,  finche'  permangono,
per i familiari conviventi con l'assegnatario alla data  dell'evento,
le condizioni soggettive che danno o darebbero titolo  a  trattamento
di riversibilita',  e  qualora  il  reddito  complessivo  del  nucleo
familiare, da certificare annualmente, non superi il  limite  massimo
stabilito ai sensi dell'articolo 22 della legge  5  agosto  1978,  n.
457, e successive modificazioni e integrazioni, per  concorrere  alla
assegnazione degli alloggi. 
  2. Nei casi di cui al comma 1 e'  dovuto  il  canone  di  cui  agli
articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e  succes-
sive modificazioni e integrazioni. Per gli altri aspetti del rapporto
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del  regolamento
approvato  con   decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni 19 luglio 1984, pubblicato nel Bollettino ufficiale
straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni  n.
8 del 25 agosto 1984. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 28 marzo 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI