LEGGE 10 aprile 1991, n. 137 

  Norme   per   l'esercizio   delle   funzioni   di  controllo  sulla
commercializzazione delle uova.
(GU n.98 del 27-4-1991)
 
 Vigente al: 28-4-1991  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla legge  3
maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione del  regolamento  CEE
n. 1619/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 e del regolamento CEE n.
95/69  della  Commissione  del  17  gennaio   1969,   relativi   alla
commercializzazione delle uova nell'interno della Comunita' economica
europea, i ruoli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi
di cui al decreto-legge 18  giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, come  rideterminati
dalla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri del 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario  n.
10 della Gazzetta Ufficiale  n.  33  dell'8  febbraio  1991,  vengono
incrementati  di  34   unita'   nella   quinta   qualifica,   profilo
professionale di operatore amministrativo, e di 4 unita' nella quarta
qualifica, profilo professionale di coadiutore. 
  2. Nella  prima  attuazione  della  presente  legge,  il  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  e'  autorizzato  a  bandire  due
concorsi,  relativi  all'incremento  degli  organici  rispettivamente
della quinta e della quarta qualifica funzionale di cui al  comma  1,
riservati ai soggetti in possesso dei requisiti per  l'ammissione  ai
concorsi pubblici per le medesime qualifiche, assunti  ai  sensi  del
secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 419,  che
alla data del 31 dicembre 1989 abbiano svolto, per almeno  otto  anni
consecutivi, le funzioni di controllo di cui al comma 1 del  presente
articolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 419 del  1971.  Per
l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di eta'. 
  3. I concorsi di cui al comma 2 consistono in un colloquio vertente
sulla normativa e  sulle  regole  tecniche  per  l'effettuazione  dei
controlli previsti dalla legge 3 maggio 1971, n. 419, con riguardo ai
rispettivi profili professionali. I  vincitori  sono  inquadrati  con
decorrenza  giuridica  ed  economica  dalla  data  di  assunzione  in
servizio. 
  4. A decorrere dal quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del decreto ministeriale  previsto  al  comma  5,  sono
abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 4 e l'articolo 9 della
legge 3 maggio 1971, n. 419. Con la  stessa  decorrenza  e'  altresi'
abrogato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste  19
ottobre 1971, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del  6
novembre 1971. 
  5. Il Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  fissa
con proprio decreto i modelli delle fascette  e  dei  dispositivi  di
etichettatura previsti dal regolamento CEE n. 2772/75  del  Consiglio
del 29 ottobre 1975 e dal regolamento CEE n. 95/69 della  Commissione
del  17  gennaio  1969.  Entro  i  quindici  giorni  successivi  alla
pubblicazione del  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste, i centri di imballaggio autorizzati a norma dell'articolo  2
della legge 3 maggio 1971, n. 419, provvedono a propria cura e  spese
alla predisposizione e stampa delle fascette  e  dei  dispositivi  di
etichettatura. 
  6. All'onere derivante  dalla  presente  legge,  valutato  in  lire
1.066.000.000  in   ragione   d'anno,   si   provvede   mediante   la
corresponsione  da  parte  dei  centri  di  imballaggio  delle   uova
autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste  di  una
quota annuale proporzionata  alla  capacita'  lavorativa  dei  centri
stessi, del seguente importo: 
    a) centri di imballaggio  con  capacita'  lavorativa  giornaliera
fino a 8.000 uova: lire 70.000; 
    b) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera  da
8.000 a 80.000 uova: lire 300.000; 
    c) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera  da
80.000 a 160.000 uova: lire 800.000; 
    d) centri di imballaggio con capacita' lavorativa giornaliera  da
160.000 a 240.000 uova: lire 1.000.000; 
    e) centri di imballaggio  con  capacita'  lavorativa  giornaliera
superiore alle 240.000 uova: lire 1.300.000. 
  7.  Il  Ministro  del  tesoro,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'agricoltura e delle  foreste,  provvede  ad  adeguare  le  quote
annuali fissate dal comma 6  in  relazione  all'eventuale  incremento
degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1. 
  8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 10 aprile 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  SACCOMANDI,Ministro 
                                  dell'agricoltura e delle foreste 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI