LEGGE 27 maggio 1991, n. 167 

  Esclusione dell'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e
dell'Opera  nazionale  per  l'assistenza  degli  orfani  dei sanitari
italiani (ONAOSI) dalla procedura di cui agli articoli 113 e 114  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
dall'annessa tabella B.
(GU n.128 del 3-6-1991)
 
 Vigente al: 18-6-1991  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'Ente  nazionale  per l'assistenza magistrale (ENAM) e l'Opera
nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI)
sono esclusi dalla procedura di cui  agli  articoli  113  e  114  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
conseguentemente dalla tabella B allegata al predetto decreto.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 27 maggio 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI