LEGGE 27 maggio 1991, n. 167
Esclusione dell'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) dalla procedura di cui agli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall'annessa tabella B.(GU n.128 del 3-6-1991)
Vigente al: 18-6-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e l'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) sono esclusi dalla procedura di cui agli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e conseguentemente dalla tabella B allegata al predetto decreto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 maggio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI