LEGGE 4 giugno 1991, n. 188 

  Modifiche  alla  legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei
titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
(GU n.145 del 22-6-1991)
 
 Vigente al: 7-7-1991  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  secondo comma dell'articolo 30 della legge 30 gennaio 1968,
n. 46, e' sostituito dai seguenti:
  "I laboratori delle camere di commercio, industria,  artigianato  e
agricoltura,  che  abbiano  idonea  attrezzatura  e  offrano adeguate
garanzie,  possono  essere  abilitati,  con  decreto   del   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, ad effettuare le
operazioni di saggio dei metalli preziosi disciplinati dalla presente
legge, nonche' a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti
saggiati,  con  validita'  equipollente  a  quelle   rilasciate   dai
laboratori  degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli
preziosi. Per l'esercizio  delle  predette  attivita',  i  laboratori
delle  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
sottoposti  alla  vigilanza  ed  al  controllo   dell'amministrazione
metrica e del saggio dei metalli preziosi.
  Con  propri  decreti  il  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il parere del Comitato centrale metrico  ed
i  rappresentanti  delle  associazioni  delle categorie interessate a
livello nazionale, provvede a:
    a) fissare le modalita' e le condizioni per abilitare,  ai  sensi
del  comma  precedente,  i  laboratori  di  saggio  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    b) aggiornare i metodi ufficiali di saggio per l'accertamento del
titolo degli oggetti contenenti metalli preziosi  ed  i  criteri  dei
prelievi dei campioni;
    c)  emanare  ogni altra disposizione per l'attuazione delle norme
di cui al presente articolo.
  Ai fini degli accertamenti di cui  all'articolo  21,  primo  comma,
lettera  a),  l'ufficio  provinciale metrico e del saggio dei metalli
preziosi competente per territorio puo' avvalersi, per il saggio  dei
campioni  prelevati,  anche dei laboratori delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura abilitati ai sensi  del  secondo
comma,  che provvedono alla analisi ed alla certificazione secondo le
disposizioni del regolamento. Il certificato del saggio  redatto  dai
predetti   laboratori   e'   utilizzato   ai   fini  della  relazione
circostanziata   all'autorita'   giudiziaria   competente   di    cui
all'articolo 24, comma primo.
  Per le certificazioni di cui al secondo comma sono corrisposti, con
le stesse modalita', diritti pari alla meta' di quelli fissati per le
analoghe   certificazioni  effettuate  dai  laboratori  degli  uffici
provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.
  Le tariffe dovute ai laboratori  di  saggio  dei  metalli  preziosi
delle  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato".
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 4 giugno 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BODRATO,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI