LEGGE 29 luglio 1991, n. 238 

  Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio  1989,  n.  190,  in
materia  di  idoneita'  al  volo  e  alla  navigazione  degli allievi
ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza.
(GU n.182 del 5-8-1991)
 
 Vigente al: 20-8-1991  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190,  e'  sostituito
dal seguente:
  "Art.  7.  - 1. Gli allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati
vincitori del  concorso  sono  sottoposti  ad  accertamenti  volti  a
verificare la loro idoneita' al volo ed alla navigazione.
  2.   Il   giudizio  di  idoneita'  viene  espresso  da  un'apposita
commissione la cui nomina e composizione sono stabilite  con  decreto
del Ministro delle finanze.
  3. L'allievo riconosciuto non idoneo e' escluso dal corso".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 luglio 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura della
          disposizione di legge alla quale e'  operato  il  rinvio  e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.