LEGGE 29 luglio 1991, n. 238
Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneita' al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza.(GU n.182 del 5-8-1991)
Vigente al: 20-8-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Gli allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti ad accertamenti volti a verificare la loro idoneita' al volo ed alla navigazione. 2. Il giudizio di idoneita' viene espresso da un'apposita commissione la cui nomina e composizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. 3. L'allievo riconosciuto non idoneo e' escluso dal corso". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 luglio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.