LEGGE 30 luglio 1991, n. 239 

  Modifica dell'articolo 39  del  testo  unico  approvato  con  regio
decreto  5  febbraio  1928,  n.  577,  concernente  i  requisiti  per
l'insegnamento nelle scuole materne.
(GU n.182 del 5-8-1991)
 
 Vigente al: 20-8-1991  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. L'articolo 39 del testo unico  approvato  con  regio  decreto  5
febbraio 1928, n. 577, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 39 (Articolo 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).  -  1.
Il personale insegnante delle scuole materne deve essere  fornito  di
titolo di studio legale di abilitazione  all'insegnamento  conseguito
presso le scuole magistrali o del titolo di studio  rilasciato  dagli
istituti magistrali". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 30 luglio 1991 
 
                               COSSIGA 
 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                                         dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI