LEGGE 11 agosto 1991, n. 268 

  Modifica dell'articolo 48, comma 6, del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  riguardante la tassazione delle indennita'
percepite  dai  membri  del  Parlamento  nazionale,  del   Parlamento
europeo, dei consigli regionali e della Corte costituzionale.
(GU n.197 del 23-8-1991)
 
 Vigente al: 7-9-1991  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
                             approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il comma 6 dell'articolo 48 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: 
  " 6. Le indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo
47 percepite dai membri  del  Parlamento  nazionale,  del  Parlamento
europeo,  dei  consigli  regionali   e   dai   membri   della   Corte
costituzionale costituiscono reddito nella misura dell'82  per  cento
del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. Le restanti
indennita'  indicate  nella  medesima  lettera   g)   del   comma   1
dell'articolo 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per  cento
del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali". 
  2. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal  primo  periodo
del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  dal  secondo  periodo  del
quarto comma dell'art. 29 del medesimo  decreto,  le  ritenute  sulle
indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  sono  commisurate  sulla
parte del relativo ammontare che costituisce reddito. 
  3. La presente legge si applica con decorrenza dal 1 gennaio 1992. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Istrana, addi' 11 agosto 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
  Visto, il Guardasigilli: MARTELLI