DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1991, n. 291 

  Regolamento  recante  modificazioni al regio decreto 26 marzo 1911,
n. 435, concernente norme sulla commissione  per  la  manutenzione  e
conservazione del palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour.
(GU n.211 del 9-9-1991)
 
 Vigente al: 24-9-1991  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il regio decreto 26 marzo 1911, n. 435, col quale sono state
stabilite norme per la conservazione e l'amministrazione del  palazzo
di giustizia di Roma, piazza Cavour;
  Considerata  la necessita' di apportare modifiche alla disposizione
contenuta nel primo comma dell'art.  2  del  citato  regolamento  per
quanto  attiene  alla  composizione della commissione cui e' devoluta
l'amministrazione e manutenzione del detto edificio,  in  maniera  da
renderla  automaticamente  corrispondente  alla  reale  utilizzazione
dell'immobile medesimo;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 30 maggio 1991;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1991;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
il Ministro dei lavori pubblici;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  primo comma dell'art. 2 del regio decreto 26 marzo 1911, n.
435, e' sostituito dal seguente:
  "La commissione e' composta da  un  numero  di  magistrati  pari  a
quello degli uffici che si trovano allocati nel palazzo di giustizia,
dal  capo dell'ufficio preposto al servizio dell'edilizia giudiziaria
presso  il  Ministero  di  grazia  e   giustizia,   nonche'   da   un
rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori
di  Roma,  da  un ingegnere del provveditorato regionale per le opere
pubbliche per il Lazio, designato dal Ministro dei lavori pubblici, e
da  un  funzionario  di  cancelleria  o  di  segreteria  giudiziaria,
designato,   di   concerto,  dai  capi  degli  uffici  giudiziari.  I
magistrati  sono  designati  dai   rispettivi   capi   degli   uffici
giudiziari".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Istrana, addi' 11 agosto 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MARTELLI,  Ministro  di  grazia   e
                                  giustizia
                                  PRANDINI,   Ministro   dei   lavori
                                  pubblici
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1991
  Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 65