LEGGE 5 ottobre 1991, n. 320 

  Modifica   dell'articolo  159  del  codice  penale  concernente  la
sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a
procedere.
(GU n.242 del 15-10-1991)
 
 Vigente al: 30-10-1991  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  159  del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:  "La  sospensione
del  corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere
di cui al primo comma, si verifica dal momento  in  cui  il  pubblico
ministero effettua la relativa richiesta";
    b)  al secondo comma e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di
autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende  dal
giorno in cui l'autorita' competente accoglie la richiesta".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 5 ottobre 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli, MARTELLI