LEGGE 5 ottobre 1991, n. 320
Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere.(GU n.242 del 15-10-1991)
Vigente al: 30-10-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta"; b) al secondo comma e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie la richiesta". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 ottobre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli, MARTELLI