Integrazione art. 5 legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22 concernente il trattamento di previdenza del personale regionale.(GU n.8 del 23-2-1991)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Alla lettera b) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22, dopo le parole "dagli Enti disciolti", sono aggiunte le parole "e/o da altri Enti pubblici". 2. Alla lettera c) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22, dopo le parole "presso il soppresso Ente di provenienza", sono aggiunte le parole "e/o presso altri Enti pubblici". 3. Al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22, dopo le parole "trasferite dagli Enti di provenienza", sono aggiunte le parole "e/o da altri Enti pubblici". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 4 maggio 1990 COLASANTO