REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1990, n. 20 

  Integrazione  art.  5  legge  regionale  13  dicembre  1983,  n. 22
concernente il trattamento di previdenza del personale regionale.
(GU n.8 del 23-2-1991)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Alla  lettera  b)  del  primo  comma  dell'art.  5 della legge
regionale 13 dicembre  1983,  n.  22,  dopo  le  parole  "dagli  Enti
disciolti", sono aggiunte le parole "e/o da altri Enti pubblici".
   2.  Alla  lettera  c)  del  primo  comma  dell'art.  5 della legge
regionale 13  dicembre  1983,  n.  22,  dopo  le  parole  "presso  il
soppresso  Ente  di provenienza", sono aggiunte le parole "e/o presso
altri Enti pubblici".
   3.  Al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 dicembre
1983, n. 22, dopo le parole "trasferite dagli Enti  di  provenienza",
sono aggiunte le parole "e/o da altri Enti pubblici".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 4 maggio 1990
 
                              COLASANTO