Integrazione all'articolo 64 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente: "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento" e successive modificazioni.(GU n.10 del 9-3-1991)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 64 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente nuovo comma: "Il limite massimo di eta' per l'accesso all'impiego provinciale da parte delle donne viene aumentato di due anni per ogni figlio. L'eta' massima per l'accesso all'impiego non puo' superare i cinquanta anni.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, 14 novembre 1990 MOLOSSINI Visto, p. Il Commissario del Governo per la provincia: COMPER