REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 10 dicembre 1990, n. 2 

  Ulteriore  modifica  al  regolamento regionale 30 agosto 1968, gia'
modificato dal regolamento regionale 23 marzo 1982, n. 3  Regolamento
di  esecuzione  della  legge  regionale 2 febbraio 1968, n.  1, sulla
pensionabilita' dell'indennita' di  lingua  francese  corrisposta  al
personale  ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari
della regione Valle d'Aosta.
(GU n.10 del 9-3-1991)

CAPO I
CONSORZIO GARANZIA FIDI
TRA GLI ESERCENTI LE LIBERE PROFESSIONI
IN VALLE D'AOSTA

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
le seguenti norme regolamentari:
 
                           Articolo unico
 
   L'articolo   1   del   regolamento  regionale  30  agosto  1968  -
Regolamento di esecuzione della legge regionale 2 febbraio  1968,  n.
1,  modificato dall'articolo unico del regolamento regionale 23 marzo
1982, n. 3, e' sostituito dal seguente:
   "Il  fondo  di  previdenza  per  il  trattamento  integrativo   di
quiescenza,  istituito  con legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, e'
amministrato  da  un  consiglio  di  amministrazione   nominato   con
deliberazione della Giunta regionale e cosi' composto:
     a)   l'assessore   alla   pubblica   istruzione   della  Regione
presidente;
     b) il sovraintendente agli studi della Regione;
     c)  il  direttore   di   ragioneria   dei   servizi   scolastici
dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione;
     d)  un  funzionario dell'assessorato alle finanze della Regione,
con  qualifica  di  vice-dirigente,  designato  dall'assessore   alle
finanze;
     e)  un  impiegato  del  servizio  amministrazione  del personale
scolastico dei servizi  scolastici  dell'assessorato  regionale  alla
pubblica  istruzione, di livello funzionale non inferiore al settimo,
designato dall'assessore alla pubblica istruzione;
     f) quattro rappresentanti del personale ispettivo,  direttivo  e
docente  delle  scuole elementari e materne dipendenti dalla Regione,
designati dai quattro sindacati piu' rappresentativi  delle  predette
categorie a livello regionale;
     g)  un  rappresentante  designato dal sindacato o raggruppamento
sindacale che conta il maggior numero di pensionati  beneficiari  del
trattamento  integrativo  di  quiescenza  di  cui  alla  citata legge
regionale 2 febbraio 1968, n. 1.
  Le funzioni di segretario sono svolte dall'impiegato indicato  alla
lettera e) del precedente comma o, in sua assenza, da altro impiegato
dello  stesso  servizio  appositamente  incaricato  dal dirigente dal
quale il servizio dipende".
   Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della  Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
    Aosta, 10 dicembre 1990
 
                               BONDAZ