REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1990, n. 68 

  Modifica dei termini per l'approvazione del programma regionale per
la formazione professionale di cui alla legge regionale n. 16/1985.
(GU n.12 del 23-3-1991)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.   La   prima   parte  del  programma  regionale  di  formazione
professionale, di cui  al  secondo  comma  dell'art.  4  della  legge
regionale  21 febbraio 1985, n. 16, relativa al triennio 1991-1994 e'
approvata  dal  consiglio  regionale  entro  il  31   gennaio   1991,
unitamente  al  consuntivo  per  l'anno  1989, di cui al quinto comma
dello stesso articolo.
   2. Nulla e' innovato  per  quanto  concerne  l'approvazione  della
seconda  parte del programma, di cui al terzo comma dell'art. 4 della
legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16.
   3. Per l'approvazione del programma 1992  i  termini  indicati  al
secondo,  quarto  e quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 21
febbraio 1985, n. 16 sono variati come segue:
     a) dal 28 febbraio al 15 aprile 1991;
     b) dal 30 aprile al 15 giugno 1991;
     c) dal 10 giugno al 25 luglio 1991;
     d) dal 31 luglio al 30 settembre 1991.
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art.  28  dello
statuto  e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 29 novembre 1990
 
                              MARCUCCI
 
   La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 30
ottobre 1990 ed e' stata vistata dal Commissario del  Governo  il  24
novembre 1990.