Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 febbraio 1990, n. 18. Norme di attuazione della legge 1 marzo 1986, n. 64. Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.(GU n.14 del 6-4-1991)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 18 e' sostituito dal seguente: "2. Per la provincia di Roma le agevolazioni sono concesse fino al 31 dicembre 1990; per le province di Latina e Rieti fino al 31 dicembre 1992. Nella provincia di Frosinone, a decorrere dal 1 gennaio 1991, gli incentivi saranno applicati rispettando complessivamente un limite di intensita' non superiore al trenta per cento". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 31 dicembre 1990 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 21 dicembre 1990.