REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1990, n. 93 

  Modificazioni  ed  integrazioni  alla  legge  regionale 16 febbraio
1990, n. 18. Norme di attuazione della legge 1› marzo  1986,  n.  64.
Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
(GU n.14 del 6-4-1991)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  2  della legge regionale 16
febbraio 1990, n. 18 e' sostituito dal seguente:
   "2. Per la provincia di Roma le agevolazioni sono concesse fino al
31 dicembre 1990; per le province  di  Latina  e  Rieti  fino  al  31
dicembre  1992.  Nella  provincia  di  Frosinone,  a decorrere dal 1›
gennaio   1991,   gli   incentivi   saranno   applicati   rispettando
complessivamente  un limite di intensita' non superiore al trenta per
cento".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 31 dicembre 1990
 
                                GIGLI
 
   Il visto del Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto  il  21
dicembre 1990.