REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1991, n. 2 

  Integrazioni  all'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1990,
n. 5, recante: "Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche di
edilizia residenziale e modifiche  alla  legge  regionale  22  aprile
1987,  n. 24, alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 29, e alla legge
regionale 8 aprile 1989, n. 13, sull'edilizia agevolata".
(GU n.17 del 27-4-1991)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. All'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6,  e'
aggiunto il seguente comma:
   "2.  Alle perizie suppletive e di variante, di cui al primo comma,
autorizzate o finanziate con atto o provvedimento formale antecedente
all'entrata in vigore della  presente  legge,  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al medesimo comma.".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, 8 gennaio 1991
 
                               FLORIS