Concorso a favore di operatori agricoli per la riduzione del rischio di cambio di operazioni di credito agrario di conduzione in valuta estera ed ECU.(GU n.17 del 27-4-1991)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di ridurre il rischio di cambio assunto dagli operatori agricoli, aventi titolo per accedere alle agevolazioni previste dalla legge regionale 1 agosto 1981, n. 63, con operazioni di credito di conduzione in valuta estera ed ECU della durata massima di 12 mesi e ad un tasso fisso inferiore di almeno 3 punti al tasso di riferimento vigente all'atto della stipulazione del prestito per il credito agrario di esercizio, la giunta regionale puo' intervenire con un concorso a favore dei medesimi operatori agricoli fino ad un massimo del 3 per cento in piu' del prezzo della valuta all'atto della stipulazione del prestito. 2. L'intervento regionale di cui al primo comma viene liquidato agli Istituti di credito autorizzati sulla base della differenza in piu' tra il prezzo in Lire della valuta all'atto della estinzione ed il prezzo in Lire della medesima valuta all'atto della stipulazione del prestito assistito. 3. A tali fini la giunta regionale stipula apposite convenzioni con gli Istituti di Credito autorizzati. 4. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge e decorrenti dall'anno 1991 si fa fronte, da tale anno per gli anni successivi, con la legge di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 24 gennaio 1991 MARCUCCI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1990 ed e' stata vistata dal Commissario di Governo il 17 gennaio 1991.