Legge regionale n. 1/1987: "Disciplina strutture ricettive extra- alberghiere" - Proroga termine di cui all'art. 25.(GU n.17 del 27-4-1991)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il termine di scadenza per l'adeguamento degli ostelli della gioventu' ai requisiti previsti dall'art. 3 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1, gia' prorogato al 31 dicembre 1990 con legge regionale 30 agosto 1989, n. 56, viene ulteriormente prorogato, con la presente legge, al 31 dicembre 1992. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 28 gennaio 1991 MARCUCCI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 1990 ed e' stata vistata dal Commissario di Governo il 21 gennaio 1991.