Modifica della legge regionale 28 marzo 1977, n. 9: "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche".(GU n.24 del 15-6-1991)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 9 della legge regionale 28 marzo 1977, n. 9 e' aggiunto il seguente comma: "Le farmacie rurali possono essere autorizzate dal sindaco a derogare ai limiti di cui al primo comma del presente articolo, a condizione che nel territorio del comune non operi altro esercizio farmaceutico e che venga in ogni caso garantito il diritto alle ferie del personale dipendente". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 29 marzo 1991 GIAMPAOLI