REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1991, n. 9 

  Modifica  della  legge  regionale  28 marzo 1977, n. 9: "Disciplina
dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche".
(GU n.24 del 15-6-1991)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'art. 9 della  legge  regionale  28  marzo  1977,  n.  9  e'
aggiunto il seguente comma:
   "Le  farmacie  rurali  possono  essere  autorizzate  dal sindaco a
derogare ai limiti di cui al primo comma  del  presente  articolo,  a
condizione  che  nel  territorio del comune non operi altro esercizio
farmaceutico e che venga in ogni caso garantito il diritto alle ferie
del personale dipendente".
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 29 marzo 1991
 
                              GIAMPAOLI