REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1991, n. 10 

  E.T.S.A.F.  - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
di previsione per l'anno 1991.
(GU n.24 del 15-6-1991)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   L'Ente  Toscano  di  Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.) e'
autorizzato, come richiesto dal Consiglio di Amministrazione  con  la
delibera  n.  394  dell'11  dicembre 1990, alla gestione provvisoria,
fino a quando sia approvato per legge e  comunque  non  oltre  il  30
aprile  1991,  del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1991 approvato con la delibera del Consiglio  di  Amministrazione  n.
406 dell'11 dicembre 1990 e depositato al Consiglio Regionale secondo
gli stati di previsione e con le modalita' previste nella delibera di
approvazione.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il  giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 12 marzo 1991
 
                              MARCUCCI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 12
febbraio 1991 ed e' stata vistata dal  Commissario  del  Governo  l'8
marzo 1991.