Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69: "Provvedimenti in materia di assistenza di base nella provincia di Bolzano", e successive modificazioni.(GU n.37 del 14-9-1991)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 e successive modificazioni, concernente l'assistenza di base in provincia di Bolzano; In esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 7301 del 26 novembre 1990; Decreta: Articolo unico E' emanato il regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 1 febbraio 1991 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991 Registro n. 5, foglio n. 174 ALLEGATO Regolamento di esecuzione a sensi dell'art. 9 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69: "Provvedimenti in materia di assistenza di base nella provincia di Bolzano", e successive modifiche. CAPO PRIMO Generalita' Art. 1. P r i n c i p i 1. Le prestazioni di assistenza economica tendono al definitivo superamento delle situazioni di bisogno individuale e familiare, per periodi di tempo limitati. 2. Le situazioni di bisogno, quando e' possibile, vanno prevenute con adeguati interventi. 3. Non puo' usufruire delle prestazioni di assistenza economica che puo' provvedere al proprio mantenimento, in particolare con entrate proprie o familiari o utilizzando il proprio patrimonio. Le prestazioni di assistenza economica si conformano al principio di sussidiarieta' rispetto a tutte le altre prestazioni di natura economica cui il richiedente ha titolo. 4. L'azione assistenziale di base e' attuata secondo criteri di efficacia e tempestivita'. 5. Le prestazioni di assistenza economica non possono essere derogate, al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente, per il pagamento di rette in istituti di assitenza. Art. 2. Destinatari delle prestazioni 1. Sono destinatari delle prestazioni di assistenza economica di base: a) i cittadini italiani e degli stati membri della Comunita' economica europea, che dimorano stabilmente nella provincia di Bolzano; b) i cittadini stranieri appartenenti a stati firmatari di convenzioni di reciproca assistenza sociale, che risiedono e dimorano stabilmente nella provincia di Bolzano; c) i lavoratori extracomunitari e loro familiari, che risiedono e sono domiciliati stabilmente in provincia di Bolzano, da almeno 3 mesi. 2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1, lettera c), e' derogata limitatamente ad un periodo di mesi 2, e puo' essere prorogata solo in caso di grave bisogno, per il periodo strettamente necessario. 3. Si puo' prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, solo in caso di situazioni personale o familiari che richiedono interventi urgenti ed indifferibili. Art. 3. Competenza territoriale 1. Sono competenti per l'erogazione delle prestazioni, gli enti per l'assistenza di base, nel cui territorio il richiedente ha la sua stabile dimora. Art. 4. D o m a n d a 1. La domanda di assistenza va presentata dal richiedente la prestazione economica per se' o per il rispettivo nucleo familiare. 2. Sono considerati componenti il nucleo familiare tutti i parenti ed affini reciprocamente obbligati a prestare gli alimenti in base alla vigente legislazione e conviventi (il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi; i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali). 3. Ai fini dell'erogazione ed entita' delle prestazioni economiche si tiene conto delle entrate e disponibilita' del partner stabilmente convivente con il richiedente o con uno dei componenti il rispettivo nucleo familiare. CAPO SECONDO Prestazioni Art. 5. Quota base 1. Per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali relativi all'alimentazione, all'abbigliamento e alla salute della persona, e' fissata una quota-base mensile di lire 401.000. 2. Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentito il parere della commissione provinciale per l'asssitenza di base, la quota-base di cui al comma 1 e' aggiornata in relazione alle variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, riferite ai 12 mesi anteriori al primo luglio di ogni anno, ed accertate nel territorio provinciale. Art. 6. Fabbisogno base 1. Per il calcolo delle prestazioni di minimo vitale e' stabilito il seguente fabbisogno base: a) persona singola: 120% della quota-base; b) famiglia di due persone: 170% della quota-base; c) famiglia di tre persone: 210% della quota-base; d) famiglia di quattro persone: 250% della quota-base; e) per ogni altro familiare: un ulteriore 30% della quota-base. 2. Se un familiare necessita di assistenza continua per poter provvedere alle proprie funzioni fisiologiche vitali, viene calcolato un maggiore fabbisogno del nucleo familiare rispettivo nella misura del 120% della quota-base. 3. Per la persona che convive con un'altra persona oppure con una famiglia senza avere i legami di parentela o di affinita' previsti nell'articolo 4, viene calcolata come fabbisogno base una percentuale del 100% della quota-base. 4. Per la persona che vive in comunita' alloggio, focolari o simili strutture viene calcolata come fabbisogno base una percentuale del 100% della quota-base, sempreche' le spese per il vitto non sono assunte dall'istituto o dall'interessato o da terzi tramite il pagamento di una retta onnicomprensiva. Art. 7. Locazione e spese accessorie 1. Il corrispettivo della locazione va aggiunto, nel suo reale ammontare, alle quote di cui all'articolo 6, sempreche' venga riconosciuto congruo dall'amministrazione erogante in relazioe anche alla misura dell'equo canone. 2. Le spese accessorie ordinarie, documentate dal richiedente, sono aggiunte nel loro reale ammontare, sempreche' il relativo importo venga riconosciuto adeguato dall'amministrazione erogante. 3. Se il richiedente non e' in grado di documentare le spese accessorie, l'ente erogante aggiunge una quota forfettaria annua per il riscaldamento pari al 250% della quota-base per le persone singole, ovvero pari al 300% per i nuclei familiari; tale importo forfettario e' aggiunto in frazioni liquidabili in ciascun mese del periodo assistenziale, oppure nei mesi predeterminati con deliberazione dell'amministrazione. 4. Per le persone di cui all'articolo 6, comma 3, locazione e spese accessorie sono prese in considerazione in misura proporzionale. Art. 8. Calcolo della prestazione di minimo vitale 1. L'entita' della prestazione per il raggiungimento del minimo vitale e' calcolata in base alla differenza tra l'importo del fabbisogno riconosciuto ai sensi degli articoli 6 e 7 e le entrate in denaro o in natura di cui il singolo nonche' le persone indicate nei commi 2, 3, 4 e 5, dispongono. 2. Qualora il richiedente e le persone di cui al comma 3, lettere a) e b), dispongano di beni patrimoniali che possono essere utilizzati, il loro controvalore monetario viene calcolato quale entrata dal momento in cui il realizzo e' possibile e puo' essere preteso. 3. Si considerano tra le entrate: a) il 100% delle entrate del richiedente e del coniuge; b) il 70% delle entrate dei familiari parenti di primo grado del richiedente e del coniuge (figli legittimi, legittimati, naturali e adottivi; genitori; adottanti); c) il 50% delle entrate dei familiari affini di primo grado del richiedente (generi e nuore; suocero e suocera) oppure familiari e parenti di secondo grado o superiore, del richiedente e del coniuge, come previsto all'articolo 4 (nonni e ascendenti in linea diretta; nipoti e discendenti in linea diretta; fratelli e sorelle germani e unilaterali); d) il 30% della parte delle entrate che eccede il livello di minimo vitale dei genitori non conviventi e dei figli non conviventi del richiedente e del coniuge. 4. Nel caso di richiedenti con propri figli a carico, le entrate calcolate secondo i criteri di cui al comma 3, lettera c), sono con- siderate solo fino ad un importo pari alla quota-base di minimo vitale. 5. Le entrate del partner sono considerate nella stessa misura delle entrate del coniuge. 6. La tredicesima mensilita' di rendite, pensioni, stipendi e salari non e' da considerarsi entrata fino ad un importo mensile pari a quello della pensione minima erogata ai lavoratori dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), se il richiedente e' assistito continuativamente per almeno 6 mesi; l'importo da non considerare deve riferirsi, nel caso di beneficiario con piu' pensioni, ad una sola delle pensioni percepite. 7. Ai fini del calcolo delle entrate si intende per richiedente colui che in prima persona e' tenuto ad occuparsi delle esigenze economiche e sociali del nucleo familiare. Art. 9. Assegno per piccole spese 1. Alle persone ricoverate in istituti asssitenziali, che non hanno la possibilita' di sostenere le piccole spese quotidiane indispensabili per un minimo di vita di relazione, e' erogato un assegno fino ad un terzo dell'ammontare della pensione minima erogata ai lavoratori dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.). 2. L'assegno per piccole spese puo' essere erogato anche alle persone di cui all'articolo 2, ricoverate in strutture terapeutico- riabilitative convenzionate aventi sede fuori provincia. In tal caso la domanda deve essere accompagnata da specifico parere positivo rilasciato dal responsabile del programma terapeutico. 3. L'assegno di cui al comma 2 e' erogato dall'ente nel cui territorio l'interessato aveva stabile dimora, prima del ricovero. Art. 10. Assistenza per la continuita' familiare 1. Al singolo o alla famiglia e' assegnata una prestazione economica mensile per la continuita' della vita familiare e della casa, se concorrono le seguenti circostanze: a) i componenti del nucleo familiare o la persona singola non sono in grado di continuare nella conduzione della vita familiare e della casa; b) i figli ed i genitori non conviventi non sono in grado di prestare aiuto; c) non interviene un servizio di assistenza domiciliare o altro servizio con fini analoghi; d) si ha l'intervento di una persona estranea, con prestazioni riguardanti la continuita' di conduzione della vita familiare e della casa e, eventualmente, l'aiuto diretto ai componenti della famiglia assistita. 2. La prestazione di cui al comma 1 ammonta: a) per famiglie o persone singole con entrate inferiori al minimo vitale, ad una somma pari a L. 8.000 per ciascuna ora di lavoro effettuata dalla persona di cui alla lettera d) del comma 1, ed in ogni caso non superiore a L. 800.000 mensili; b) per famiglie o persone singole con entrate superiori al minimo vitale, nella somma di cui alla lettera a), diminuita di quella quota delle entrate familiari che eccede il minimo vitale. 3. Sulla domanda di prestazione e' acquisito il parere del competente servizio sociale o di assistenza domiciliare. 4. In concomitanza con la determinazione della quota-base per il minimo vitale, e' stabilito annualmente, con la medesima procedura, l'ammontare della prestazione per ora lavorativa e quello massimo della prestazione mensile, di cui al comma 2, lettera a). Art. 11. Prestazioni per assistiti dai centri di salute mentale 1. Alle persone assistite da un centro di salute mentale e ospitate da una famiglia diversa dalla propria, viene erogata una prestazione economica mensile. 2. Per il calcolo dell'ammontare della prestazione - da determinarsi secondo i criteri di cui all'articolo 8 - sono stabilite le seguenti percentuali: a) 120% della quota-base in caso di ospitalita' presso fratelli; b) 155% della quota-base in caso di ospitalita' presso parenti oltre il secondo grado o presso altre persone. 3. Il centro di salute mentale attesta che il richiedente, a causa della particolarita' della sua malattia psichica, e' assistito regolarmente da detto centro, che l'ospitalita' presso terzi e' necessaria per motivi terapeutici, e che la famiglia ospitante e' idonea. 4. Per la durata della prestazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18. Art. 12. Prestazione specifica 1. Le prestazioni specifiche possono essere erogate al fine di contribuire a soddisfare, in particolari circostanze della vita, dei bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare, non risolvibili con le altre prestazioni di assistenza di base. 2. Per la determinazione dell'ammontare della prestazione specifica occorre tenere conto: a) se le entrate del richiedente e del suo nucleo familiare superano il minimo vitale ed in quale misura; b) se esiste un patrimonio economicamente utilizzabile; c) se, per lo scopo specifico, sono stati presi altri provvedimenti da parte di enti pubblici o di gestori privati covenzionati; d) delle direttive dell'asessore provinciale competente in materia; e) dei mezzi finanziari a disposizione dell'ente erogatore. 3. Per stabilire la precedenza in riferimento a determinate situazioni di bisogno, l'ente erogatore fissa delle norme generali, garantendo nel contempo il rispetto del diritto di tutti gli utenti ad un uguale trattamento. 4. Va data di norma la precedenza a quei casi che possono essere completamente risolti con la prestazione specifica richiesta. Art. 13. Prestazioni di consulenza personale 1. La consulenza personale e' prestata allo scopo di agevolare l'assistito nei rapporti che egli ha, a qualsiasi titolo, con la pubblica amministrazione o con altri uffici o enti, nonche' allo scopo di informarlo sui diritti e sulle provvidenze di suo interesse. 2. L'ufficio presta altresi' il necessario aiuto materiale per l'espletamento delle pratiche amministrative. Art. 14. Elementi patrimoniali 1. Non rientrano nell'accezione di patrimonio, di cui all'articolo 8, comma 2: a) la casa propria o l'appartamento di proprieta', di adeguate dimensioni, idonei al soddisfacimento dei bisogni abitativi del richiedente e del suo nucleo familiare; b) i beni indispensabili alla continuazione dell'attivita' lavorativa; cio' vale in particolare nei casi in cui un'eventuale alienazione, per quanto suscettibile di portare un miglioramento temporaneo, non e' in grado comunque di risolvere la situazione del richiedente e del suo nucleo familiare; c) i beni di consumo, il cui possesso corrisponde ad uno stand- ard di vita medio e comunque non considerabili di lusso; d) i risparmi in denaro o i valori fino ad un importo pari a cinque volte la quota-base, se per l'interessamento e' estremamente difficoltoso riuscire a costituire un analogo risparmio. Art. 15. Calcolo delle entrate in situazioni particolari 1. Nel calcolo delle entrate derivanti da attivita' lavorative autonome nonche' delle entrate di cui all'articolo 8, comma 3, possono essere utilizzati dei criteri presuntivi, tenendo a base un reddito non inferiore al reddito medio di un lavoratore subordinato del settore, se la documentazione prodotta dal richiedente non consente di accertare chiaramente le effettive entrate. 2. Sono da considerare in misura adeguata i proventi in natura del giardino e dell'orto, dell'allevamento di animali da cortile e simili. Art. 16. Riduzione delle prestazioni assistenziali 1. Per le persone del nucleo familiare, che senza giustificati motivi, non sono disponibili ad accettare un lavoro, la prestazione economica viene ridotta di un importo non superiore al 120% della quota-base. 2. Se il bilancio dell'ente erogatore non consente la corresponsione dell'intera prestazione a tutti i richiedenti, deve essere operata una riduzione percentuale e generalizzata. Art. 17. Forma delle prestazioni 1. La prestazione economica deve essere corrisposta di norma mediante assegni in denaro, salvo i casi in cui esistono controindicazioni sul piano tecnico-assistenziale. 2. Se lo stato di bisogno deriva dal ritardo con cui vengono di fatto corrisposti all'interessato i mezzi previdenziali o assistenziali, ovvero altre entrate cui egli ha titolo, la prestazione puo' essere concessa sotto forma di prestito senza interessi. 3. Nei casi in cui al richiedente non e' possibile concedere prestazioni in quanto dispone di un patrimonio di non rilevante entita', non rientrante fra quelli previsti dall'articolo 14, e che tuttavia non puo' essere alienato a breve termine, la prestazione assistenziale puo' essere erogata sotto forma di prestito senza interessi. 4. L'obbligo della restituzione delle somme percepite sotto forma di prestito decorre dal momento in cui l'interessato riscuote effettivamente gli importi a lui spettanti. In caso di mancata restituzione delle somme prestate, l'ente erogatore provvede al loro recupero ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 5. In casi eccezionali debitamente motivati, l'ente puo' erogare le prestazioni ad un delegato del beneficiario. Art. 18. Durata delle prestazioni 1. Le prestazioni di cui all'articolo 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, integrato dall'articolo 8 della legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 4, sono erogate mensilmente e possono essere concesse per un periodo massimo di 6 mesi oppure di 12 mesi nel caso di reddito derivante esclusivamente da pensione; esse sono iterabili a seguito di nuova domanda e relativo procedimento. CAPO TERZO Del procedimento Art. 19. D o m a n d a 1. La domanda di prestazioni assistenziali e' presentata su apposito modulo fornito dall'ente, il quale corrisponde al modello approvato dalla Giunta provinciale. 2. Gli addetti all'assistenza sono tenuti eventualmente ad aiutare i richiedenti nella compilazione della domanda. 3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entita' del bisogno (busta-paga, libretto o certificato di pensione, cartellino di disoccupazione, certificazioni mediche, intimazioni di sfratto, provvedimenti giudiziari o amministrativi, posizioni debitorie, risparmi e altro). 4. La documentazione di cui al comma 3 puo' essere, anziche' allegata, esibita al momento della presentazione della richiesta e viene certificata dall'impiegato addetto alla ricezione. 5. La domanda di prestazioni assistenziali e' protocollata il giorno stesso della sua presentazione. 6. Se la documentazione non e' allegata o non e' esibita, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, essa e' improduttiva di effetti ed e' respinta. 7. Se la domanda di prestazioni assistenziali e' presentata entro il 20 giorno del mese, la prestazione assistenziale viene erogata con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese; se e' presentata dopo il 20 giorno del mese, la prestazione assistenziale viene erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo. Art. 20. Accertamento 1. L'ente erogatore adotta i propri provvedimenti sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornite dal richiedente; e' in sua facolta' di acquisire d'ufficio elementi valutativi integrativi o di confronto, anche mediante visita domiciliare, informandone l'interessato. 2. La domanda viene istruita dal personale dell'ente erogatore, che formula la proposta di intervento in relazione all'entita' del fabbisogno assistenziale e alle disponibilita' di bilancio. 3. Il comitato tecnico di erogazione e di assistenza si pronuncia sulla domanda e, in caso di accoglimento, indica le prestazioni concesse, l'ammontare e la durata di esse, nonche' le eventuali condizioni e formalita'. 4. Il rigetto o l'accoglimento parziale della domanda deve essere motivato. 5. Il comitato tecnico di erogazione e di assistenza si pronuncia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. 6. La prestazione economica e' erogata a mezzo posta o istituto di credito. 7. Il mandato di pagamento e' inoltrato entro 35 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione. Entro lo stesso termine il contenuto della decisione viene comunicato, anche per estratto, al richiedente. Con la comunicazione sono resi noti i termini ed i modi previsti per le eventuali opposizioni e ricorsi. CAPO QUARTO Dei ricorsi Art. 21. R i c o r s i 1. Ferma restando la possibilita' di presentare reclami e opposizioni agli organi dell'ente erogatore nei termini e con le modalita' previste nel rispettivo regolamento di erogazione, contro le decisioni del comitato tecnico di erogazione e' ammesso ricorso alla sottocommissione provinciale di cui all'articolo 6/ bis della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, inserito con l'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 febbraio 1988, n. 6. 2. Il ricorso, in carta libera, e' presentato direttamente alla sottocommissione provinciale entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione o del rigetto dell'opposizione o reclamo, a pena di decadenza, oppure tramite l'ente erogatore, che lo trasmette entro i successivi 15 giorni alla segreteria della sottocommissione provinciale, corredandolo delle controdeduzioni. 3. Il ricorso e' ammesso per motivi di legittimita', ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173; in caso di suo accoglimento, la sottocommissione provinciale annulla le decisioni impugnate e provvede nel merito. CAPO QINTO Consorzi Art. 22. Compiti degli enti consorziati 1. I consorzi erogano direttamente le forme di assistenza economica di cui al capo primo del presente regolamento, e gestiscono gli altri servizi sociali eventualmente previsti nei singoli statuti. 2. I consorzi promuovono la ricerca sulle condizioni generali della popolazione o di particolari strati di essa, e gli studi sull'attivazione o il miglioramento di adeguati servizi. 3. Gli enti consorziati esercitano autonomamente le competenze che spettano loro per legge o per statuto, diverse da quelle indicate nel comma 1. Essi provvedono inoltre all'esercizio delle funzioni loro delegate. CAPO SESTO Dei finanziamenti Art. 23. Sovvenzioni provinciali 1. Per ottenere le sovvenzioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47, e all'articolo 1 della legge provinciale 22 febbraio 1988, n. 6, gli enti interessati presentano domanda all'assessorato provinciale competente per l'assistenza di base, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda stessa. 2. Alla domanda deve essere allegato il programma assistenziale e lo schema di bilancio preventivo dell'anno cui si riferisce la richiesta di finanziamento, nonche' un rapporto dettagliato sull'attivita' erogativa svolta nell'anno precedente e sulla situazione generale dei servizi. 3. La commissione provinciale per l'assistenza di base esamina le domande e la relativa documentazione e propone il piano annuale di riparto degli stanziamenti alla Giunta provinciale. Art. 24. Contributi consorziali 1. Gli enti consorziati devolvono all'amministrazione consortile eventuali somme provenienti dallo Stato e da enti pubblici e privati, e destinate all'assistenza economica. CAPO SETTIMO Dell'organizzazione Art. 25. S e d e 1. La sede dei servizi di assistenza di base degli enti erogatori deve essere ubicata in un luogo possibilmente centrale rispetto al territorio di competenza. 2. Periodicamente, secondo un calendario stabilito dall'amministrazione, l'addetto alla segreteria tiene udienza nei vari comuni del territorio di competenza, in locali all'uopo destinati secondo intese con le amministrazioni comunali. 3. Gli enti per l'assistenza di base, competenti per un comune con oltre 30.000 abitanti, devono tenere udienza nei singoli quartieri, in locali all'uopo destinati secondo un orario deliberato dall'amministrazione. Art. 26. Regolamento di erogazione 1. Il regolamento di erogazione dei singoli enti deve conformarsi a quanto stabilito dalle leggi e dal presente regolamento di esecuzione; la Giunta provinciale, su proposta del competente ufficio provinciale, approva un regolamento-tipo. Art. 27. Il comitato tecnico di erogazione e assistenza 1. Il comitato tecnico di erogazione e di assistenza e' composto di tre membri effettivi e di tre supplenti, nominati dagli organi competenti dell'ente per l'assistenza di base, tra i propri amministratori. 2. Il comitato tecnico dura in carica il tempo previsto dai rispettivi statuti e regolamenti. 3. Il comitato tecnico deve riunirsi periodicamente, con la frequenza che si rende necessaria per l'osservanza dei termini previsti dall'articolo 20; in ogni caso deve riunirsi quando vi sono da trattare almeno 30 richieste di prestazioni assistenziali. 4. Il comitato tecnico decide in prima istanza sulle domande presentate dagli interessati nel rispetto di quanto stabilito dagli statuti, dal regolamento di erogazione, dalle istruzioni degli organi amministrativi dell'ente e dalle direttive dell'assessore provinciale competente in materia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. La decisione viene verbalizzata e comunicata anche per estratto agli interessati, entro cinque giorni dalla data della decisione. Art. 28. R e s o c o n t i 1. Gli enti per l'assistenza di base trasmettono al competente ufficio provinciale i dati statistici sull'attivita' erogativa e sulle spese amministrative sostenute, a giustificazione delle sovvenzioni provinciali percepite. Art. 29. Convenzioni 1. Gli enti per l'assistenza di base, beneficiari delle sovvenzioni provinciali, stipulano, ove possibile, convenzioni con gli enti pubblici e privati che esercitano forme di assistenza o previdenza a carattere economico, per l'unificazione ed il coordinamento dei procedimenti assistenziali. 2. Nelle convenzioni puo' essere stabilito che l'ente pubblico rimborsa direttamente all'ente per l'assistenza di base le somme da questi erogate, agli aventi diritto, sotto forma di prestito senza interessi, ai sensi dell'articolo 17. CAPO OTTAVO Norma finale Art. 30. 1. Il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, modificato ed integrato con i successivi decreti presidenziali 15 luglio 1982, n. 14, 17 ottobre 1983, n. 21, 6 marzo 1987, n. 4, 6 maggio 1987, n. 6, 28 ottobre 1988, n. 28 e 5 luglio 1989, n. 15, e' abrogato.