REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 febbraio 1991, n. 2 

  Regolamento   di  esecuzione  ai  sensi  dell'art.  9  della  legge
provinciale 26 ottobre 1973, n.  69:  "Provvedimenti  in  materia  di
assistenza   di  base  nella  provincia  di  Bolzano",  e  successive
modificazioni.
(GU n.37 del 14-9-1991)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  legge  provinciale  26 ottobre 1973, n. 69 e successive
modificazioni, concernente  l'assistenza  di  base  in  provincia  di
Bolzano;
   In esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 7301
del 26 novembre 1990;
 
                              Decreta:
                           Articolo unico
 
    E'  emanato  il  regolamento  di  esecuzione ai sensi dell'art. 9
della  legge  provinciale  26  ottobre  1973,  n.  69,  e  successive
modifiche,  secondo  il  testo  allegato  che fa parte integrante del
presente decreto.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 1› febbraio 1991
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991
Registro n. 5, foglio n. 174
 
                                                             ALLEGATO
  Regolamento  di  esecuzione  a  sensi  dell'art.  9   della   legge
provinciale  26  ottobre  1973,  n.  69: "Provvedimenti in materia di
assistenza  di  base  nella  provincia  di  Bolzano",  e   successive
modifiche.
 
                             CAPO PRIMO
                             Generalita'
                               Art. 1.
                           P r i n c i p i
 
   1.  Le  prestazioni  di assistenza economica tendono al definitivo
superamento delle situazioni di bisogno individuale e familiare,  per
periodi di tempo limitati.
   2.  Le situazioni di bisogno, quando e' possibile, vanno prevenute
con adeguati interventi.
   3. Non puo' usufruire delle prestazioni  di  assistenza  economica
che  puo'  provvedere  al  proprio  mantenimento,  in particolare con
entrate proprie o familiari o utilizzando il proprio  patrimonio.  Le
prestazioni  di  assistenza  economica  si conformano al principio di
sussidiarieta' rispetto  a  tutte  le  altre  prestazioni  di  natura
economica cui il richiedente ha titolo.
   4.  L'azione  assistenziale  di base e' attuata secondo criteri di
efficacia e tempestivita'.
   5. Le prestazioni  di  assistenza  economica  non  possono  essere
derogate,  al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente, per
il pagamento di rette in istituti di assitenza.
 
                               Art. 2.
                    Destinatari delle prestazioni
 
   1. Sono destinatari delle prestazioni di assistenza economica
di base:
     a) i cittadini italiani e degli  stati  membri  della  Comunita'
economica  europea,  che  dimorano  stabilmente  nella  provincia  di
Bolzano;
     b) i cittadini  stranieri  appartenenti  a  stati  firmatari  di
convenzioni di reciproca assistenza sociale, che risiedono e dimorano
stabilmente nella provincia di Bolzano;
     c)  i lavoratori extracomunitari e loro familiari, che risiedono
e sono domiciliati stabilmente in provincia di Bolzano, da  almeno  3
mesi.
   2.  La prestazione assistenziale di cui al comma 1, lettera c), e'
derogata limitatamente ad  un  periodo  di  mesi  2,  e  puo'  essere
prorogata  solo in caso di grave bisogno, per il periodo strettamente
necessario.
   3. Si puo' prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai  commi
1  e  2,  solo  in  caso  di  situazioni  personale  o  familiari che
richiedono interventi urgenti ed indifferibili.
 
                               Art. 3.
                       Competenza territoriale
 
   1. Sono competenti per l'erogazione delle  prestazioni,  gli  enti
per l'assistenza di base, nel cui territorio il richiedente ha la sua
stabile dimora.
 
                               Art. 4.
                            D o m a n d a
 
   1.  La  domanda  di  assistenza  va  presentata dal richiedente la
prestazione economica per se' o per il rispettivo nucleo familiare.
   2. Sono considerati componenti il nucleo familiare tutti i parenti
ed affini reciprocamente obbligati a prestare gli  alimenti  in  base
alla vigente legislazione e conviventi (il coniuge; i figli legittimi
o  legittimati  o  naturali o adottivi; i discendenti prossimi, anche
naturali;  i genitori; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero
e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali).
   3. Ai fini dell'erogazione ed entita' delle prestazioni economiche
si tiene conto delle entrate e disponibilita' del partner stabilmente
convivente con il richiedente o con uno dei componenti il  rispettivo
nucleo familiare.
 
                            CAPO SECONDO
                             Prestazioni
                               Art. 5.
                             Quota base
 
   1.  Per  il  soddisfacimento  dei  bisogni  fondamentali  relativi
all'alimentazione, all'abbigliamento e alla salute della persona,  e'
fissata una quota-base mensile di lire 401.000.
   2.  Con  decreto  del  Presidente della Giunta provinciale, previa
deliberazione  della  Giunta  stessa  e  sentito  il   parere   della
commissione  provinciale  per  l'asssitenza di base, la quota-base di
cui al comma 1 e' aggiornata in relazione alle variazioni in  aumento
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie degli operai e
impiegati, riferite ai 12 mesi anteriori  al  primo  luglio  di  ogni
anno, ed accertate nel territorio provinciale.
 
                               Art. 6.
                           Fabbisogno base
 
   1.  Per il calcolo delle prestazioni di minimo vitale e' stabilito
il seguente fabbisogno base:
     a) persona singola: 120% della quota-base;
     b) famiglia di due persone: 170% della quota-base;
     c) famiglia di tre persone: 210% della quota-base;
     d) famiglia di quattro persone: 250% della quota-base;
     e) per ogni altro familiare: un ulteriore 30% della quota-base.
   2. Se un familiare necessita  di  assistenza  continua  per  poter
provvedere alle proprie funzioni fisiologiche vitali, viene calcolato
un  maggiore  fabbisogno del nucleo familiare rispettivo nella misura
del 120% della quota-base.
   3. Per la persona che convive con un'altra persona oppure con  una
famiglia  senza  avere  i legami di parentela o di affinita' previsti
nell'articolo 4, viene calcolata come fabbisogno base una percentuale
del 100% della quota-base.
   4. Per la persona che  vive  in  comunita'  alloggio,  focolari  o
simili strutture viene calcolata come fabbisogno base una percentuale
del  100% della quota-base, sempreche' le spese per il vitto non sono
assunte dall'istituto  o  dall'interessato  o  da  terzi  tramite  il
pagamento di una retta onnicomprensiva.
 
                               Art. 7.
                    Locazione e spese accessorie
 
   1.  Il  corrispettivo  della  locazione va aggiunto, nel suo reale
ammontare,  alle  quote  di  cui  all'articolo  6,  sempreche'  venga
riconosciuto  congruo dall'amministrazione erogante in relazioe anche
alla misura dell'equo canone.
   2.  Le  spese  accessorie  ordinarie, documentate dal richiedente,
sono aggiunte  nel  loro  reale  ammontare,  sempreche'  il  relativo
importo venga riconosciuto adeguato dall'amministrazione erogante.
   3.  Se  il  richiedente  non  e'  in grado di documentare le spese
accessorie, l'ente erogante aggiunge una quota forfettaria annua  per
il  riscaldamento  pari  al  250%  della  quota-base  per  le persone
singole, ovvero pari al 300% per i  nuclei  familiari;  tale  importo
forfettario  e'  aggiunto in frazioni liquidabili in ciascun mese del
periodo   assistenziale,   oppure   nei   mesi   predeterminati   con
deliberazione dell'amministrazione.
   4.  Per  le  persone  di  cui all'articolo 6, comma 3, locazione e
spese   accessorie   sono   prese   in   considerazione   in   misura
proporzionale.
 
                               Art. 8.
             Calcolo della prestazione di minimo vitale
 
   1.  L'entita'  della  prestazione per il raggiungimento del minimo
vitale e'  calcolata  in  base  alla  differenza  tra  l'importo  del
fabbisogno riconosciuto ai sensi degli articoli 6 e 7 e le entrate in
denaro  o in natura di cui il singolo nonche' le persone indicate nei
commi 2, 3, 4 e 5, dispongono.
   2. Qualora il richiedente e le persone di cui al comma 3,  lettere
a)   e  b),  dispongano  di  beni  patrimoniali  che  possono  essere
utilizzati, il loro  controvalore  monetario  viene  calcolato  quale
entrata  dal  momento  in  cui il realizzo e' possibile e puo' essere
preteso.
   3. Si considerano tra le entrate:
     a) il 100% delle entrate del richiedente e del coniuge;
     b) il 70% delle entrate dei familiari parenti di primo grado del
richiedente e del coniuge (figli legittimi, legittimati,  naturali  e
adottivi; genitori; adottanti);
     c)  il 50% delle entrate dei familiari affini di primo grado del
richiedente (generi e nuore; suocero e suocera)  oppure  familiari  e
parenti  di secondo grado o superiore, del richiedente e del coniuge,
come previsto all'articolo 4 (nonni e ascendenti  in  linea  diretta;
nipoti  e  discendenti in linea diretta; fratelli e sorelle germani e
unilaterali);
     d) il 30% della parte delle entrate che  eccede  il  livello  di
minimo  vitale dei genitori non conviventi e dei figli non conviventi
del richiedente e del coniuge.
   4. Nel caso di richiedenti con propri figli a carico,  le  entrate
calcolate  secondo i criteri di cui al comma 3, lettera c), sono con-
siderate solo fino ad un  importo  pari  alla  quota-base  di  minimo
vitale.
   5.  Le  entrate  del  partner sono considerate nella stessa misura
delle entrate del coniuge.
   6. La tredicesima mensilita'  di  rendite,  pensioni,  stipendi  e
salari non e' da considerarsi entrata fino ad un importo mensile pari
a  quello  della  pensione  minima  erogata  ai lavoratori dipendenti
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale  (I.N.P.S.),  se  il
richiedente   e'  assistito  continuativamente  per  almeno  6  mesi;
l'importo da non considerare deve riferirsi, nel caso di beneficiario
con piu' pensioni, ad una sola delle pensioni percepite.
   7.  Ai  fini  del calcolo delle entrate si intende per richiedente
colui che in prima persona e'  tenuto  ad  occuparsi  delle  esigenze
economiche e sociali del nucleo familiare.
 
                               Art. 9.
                      Assegno per piccole spese
 
   1.  Alle  persone  ricoverate  in  istituti asssitenziali, che non
hanno la  possibilita'  di  sostenere  le  piccole  spese  quotidiane
indispensabili  per  un  minimo  di  vita di relazione, e' erogato un
assegno fino ad un terzo dell'ammontare della pensione minima erogata
ai lavoratori dipendenti  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (I.N.P.S.).
   2.  L'assegno  per  piccole  spese  puo' essere erogato anche alle
persone di cui all'articolo 2, ricoverate in  strutture  terapeutico-
riabilitative convenzionate aventi sede fuori provincia.  In tal caso
la  domanda  deve  essere  accompagnata  da specifico parere positivo
rilasciato dal responsabile del programma terapeutico.
   3. L'assegno di cui al  comma  2  e'  erogato  dall'ente  nel  cui
territorio l'interessato aveva stabile dimora, prima del ricovero.
 
                              Art. 10.
               Assistenza per la continuita' familiare
 
   1.  Al  singolo  o  alla  famiglia  e'  assegnata  una prestazione
economica mensile per la continuita' della  vita  familiare  e  della
casa, se concorrono le seguenti circostanze:
     a)  i  componenti  del nucleo familiare o la persona singola non
sono in grado di continuare nella conduzione della vita  familiare  e
della casa;
     b)  i  figli  ed  i genitori non conviventi non sono in grado di
prestare aiuto;
     c) non interviene un servizio di assistenza domiciliare o  altro
servizio con fini analoghi;
     d)  si  ha l'intervento di una persona estranea, con prestazioni
riguardanti la continuita' di conduzione della vita familiare e della
casa e, eventualmente, l'aiuto diretto ai componenti  della  famiglia
assistita.
   2. La prestazione di cui al comma 1 ammonta:
     a)  per  famiglie  o  persone  singole  con entrate inferiori al
minimo vitale, ad una somma pari a  L.  8.000  per  ciascuna  ora  di
lavoro  effettuata  dalla persona di cui alla lettera d) del comma 1,
ed in ogni caso non superiore a L. 800.000 mensili;
     b) per famiglie o  persone  singole  con  entrate  superiori  al
minimo  vitale,  nella  somma  di  cui  alla lettera a), diminuita di
quella quota delle entrate familiari che eccede il minimo vitale.
   3. Sulla  domanda  di  prestazione  e'  acquisito  il  parere  del
competente servizio sociale o di assistenza domiciliare.
   4.  In  concomitanza con la determinazione della quota-base per il
minimo vitale, e' stabilito annualmente, con la  medesima  procedura,
l'ammontare  della  prestazione  per  ora lavorativa e quello massimo
della prestazione mensile, di cui al comma 2, lettera a).
 
                              Art. 11.
       Prestazioni per assistiti dai centri di salute mentale
 
   1.  Alle  persone  assistite  da  un  centro  di  salute mentale e
ospitate da una famiglia diversa dalla  propria,  viene  erogata  una
prestazione economica mensile.
   2.   Per   il   calcolo  dell'ammontare  della  prestazione  -  da
determinarsi secondo i criteri di cui all'articolo 8 - sono stabilite
le seguenti percentuali:
     a) 120% della quota-base in caso di ospitalita' presso fratelli;
     b) 155% della quota-base in caso di ospitalita'  presso  parenti
oltre il secondo grado o presso altre persone.
   3. Il centro di salute mentale attesta che il richiedente, a causa
della  particolarita'  della  sua  malattia  psichica,  e'  assistito
regolarmente da detto  centro,  che  l'ospitalita'  presso  terzi  e'
necessaria  per  motivi  terapeutici,  e che la famiglia ospitante e'
idonea.
   4. Per la durata della prestazione si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 18.
 
                              Art. 12.
                        Prestazione specifica
 
   1. Le prestazioni specifiche possono essere  erogate  al  fine  di
contribuire  a soddisfare, in particolari circostanze della vita, dei
bisogni che determinano una situazione  di  emergenza  individuale  o
familiare,  non risolvibili con le altre prestazioni di assistenza di
base.
   2.  Per  la  determinazione   dell'ammontare   della   prestazione
specifica occorre tenere conto:
     a)  se  le  entrate  del  richiedente e del suo nucleo familiare
superano il minimo vitale ed in quale misura;
     b) se esiste un patrimonio economicamente utilizzabile;
     c)  se,  per  lo  scopo  specifico,  sono  stati   presi   altri
provvedimenti  da  parte  di  enti  pubblici  o  di  gestori  privati
covenzionati;
     d)  delle  direttive  dell'asessore  provinciale  competente  in
materia;
     e) dei mezzi finanziari a disposizione dell'ente erogatore.
   3.  Per  stabilire  la  precedenza  in  riferimento  a determinate
situazioni di bisogno, l'ente erogatore fissa delle  norme  generali,
garantendo  nel  contempo il rispetto del diritto di tutti gli utenti
ad un uguale trattamento.
   4. Va data di norma la precedenza a quei casi che  possono  essere
completamente risolti con la prestazione specifica richiesta.
 
                              Art. 13.
                 Prestazioni di consulenza personale
 
   1.  La  consulenza  personale  e' prestata allo scopo di agevolare
l'assistito nei rapporti che egli ha,  a  qualsiasi  titolo,  con  la
pubblica  amministrazione  o  con  altri  uffici o enti, nonche' allo
scopo di informarlo sui diritti e sulle provvidenze di suo interesse.
   2.  L'ufficio  presta  altresi'  il necessario aiuto materiale per
l'espletamento delle pratiche amministrative.
 
                              Art. 14.
                        Elementi patrimoniali
 
   1. Non rientrano nell'accezione di patrimonio, di cui all'articolo
8, comma 2:
     a) la casa propria o l'appartamento di proprieta',  di  adeguate
dimensioni,  idonei  al  soddisfacimento  dei  bisogni  abitativi del
richiedente e del suo nucleo familiare;
     b)  i  beni  indispensabili  alla  continuazione  dell'attivita'
lavorativa;  cio'  vale  in  particolare nei casi in cui un'eventuale
alienazione, per quanto  suscettibile  di  portare  un  miglioramento
temporaneo,  non  e' in grado comunque di risolvere la situazione del
richiedente e del suo nucleo familiare;
     c) i beni di consumo, il cui possesso corrisponde ad uno  stand-
ard di vita medio e comunque non considerabili di lusso;
     d)  i  risparmi  in  denaro o i valori fino ad un importo pari a
cinque volte la quota-base, se per l'interessamento  e'  estremamente
difficoltoso riuscire a costituire un analogo risparmio.
 
                              Art. 15.
           Calcolo delle entrate in situazioni particolari
 
   1.  Nel  calcolo  delle  entrate derivanti da attivita' lavorative
autonome nonche' delle  entrate  di  cui  all'articolo  8,  comma  3,
possono  essere  utilizzati dei criteri presuntivi, tenendo a base un
reddito non inferiore al reddito medio di un  lavoratore  subordinato
del  settore,  se  la  documentazione  prodotta  dal  richiedente non
consente di accertare chiaramente le effettive entrate.
   2. Sono da considerare in misura adeguata i proventi in natura del
giardino e  dell'orto,  dell'allevamento  di  animali  da  cortile  e
simili.
 
                              Art. 16.
              Riduzione delle prestazioni assistenziali
 
   1.  Per  le  persone  del nucleo familiare, che senza giustificati
motivi, non sono disponibili ad accettare un lavoro,  la  prestazione
economica  viene  ridotta  di  un importo non superiore al 120% della
quota-base.
   2.  Se  il  bilancio   dell'ente   erogatore   non   consente   la
corresponsione  dell'intera  prestazione  a tutti i richiedenti, deve
essere operata una riduzione percentuale e generalizzata.
 
                              Art. 17.
                       Forma delle prestazioni
 
   1. La prestazione  economica  deve  essere  corrisposta  di  norma
mediante   assegni   in   denaro,   salvo  i  casi  in  cui  esistono
controindicazioni sul piano tecnico-assistenziale.
   2. Se lo stato di bisogno deriva dal ritardo con  cui  vengono  di
fatto   corrisposti   all'interessato   i   mezzi   previdenziali   o
assistenziali,  ovvero  altre  entrate  cui  egli   ha   titolo,   la
prestazione  puo'  essere  concessa  sotto  forma  di  prestito senza
interessi.
   3.  Nei  casi  in  cui  al  richiedente non e' possibile concedere
prestazioni in quanto dispone  di  un  patrimonio  di  non  rilevante
entita',  non  rientrante fra quelli previsti dall'articolo 14, e che
tuttavia non puo' essere alienato a  breve  termine,  la  prestazione
assistenziale  puo'  essere  erogata  sotto  forma  di prestito senza
interessi.
   4. L'obbligo della restituzione delle somme percepite sotto  forma
di  prestito  decorre  dal  momento  in  cui  l'interessato  riscuote
effettivamente gli importi  a  lui  spettanti.  In  caso  di  mancata
restituzione  delle somme prestate, l'ente erogatore provvede al loro
recupero ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
   5. In casi eccezionali debitamente motivati, l'ente  puo'  erogare
le prestazioni ad un delegato del beneficiario.
 
                              Art. 18.
                      Durata delle prestazioni
 
   1. Le prestazioni di cui all'articolo 8 della legge provinciale 26
ottobre   1973,   n.   69,  integrato  dall'articolo  8  della  legge
provinciale 16 gennaio 1976, n. 4, sono erogate mensilmente e possono
essere concesse per un periodo massimo di 6 mesi oppure  di  12  mesi
nel  caso  di reddito derivante esclusivamente da pensione; esse sono
iterabili a seguito di nuova domanda e relativo procedimento.
 
                             CAPO TERZO
                          Del procedimento
                              Art. 19.
                            D o m a n d a
 
   1. La  domanda  di  prestazioni  assistenziali  e'  presentata  su
apposito  modulo  fornito  dall'ente, il quale corrisponde al modello
approvato dalla Giunta provinciale.
   2. Gli addetti all'assistenza sono tenuti eventualmente ad aiutare
i richiedenti nella compilazione della domanda.
   3. Alla domanda deve essere allegata  la  documentazione  utile  a
chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entita'
del   bisogno   (busta-paga,  libretto  o  certificato  di  pensione,
cartellino di disoccupazione, certificazioni mediche, intimazioni  di
sfratto,   provvedimenti   giudiziari   o  amministrativi,  posizioni
debitorie, risparmi e altro).
   4. La documentazione di cui  al  comma  3  puo'  essere,  anziche'
allegata,  esibita  al  momento della presentazione della richiesta e
viene certificata dall'impiegato addetto alla ricezione.
   5. La domanda di  prestazioni  assistenziali  e'  protocollata  il
giorno stesso della sua presentazione.
   6.  Se  la  documentazione non e' allegata o non e' esibita, senza
giustificati motivi, entro 15  giorni  dalla  data  di  presentazione
della domanda, essa e' improduttiva di effetti ed e' respinta.
   7.  Se la domanda di prestazioni assistenziali e' presentata entro
il 20› giorno del mese, la prestazione  assistenziale  viene  erogata
con  decorrenza  dal primo giorno dello stesso mese; se e' presentata
dopo il 20› giorno  del  mese,  la  prestazione  assistenziale  viene
erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
 
                              Art. 20.
                            Accertamento
 
   1. L'ente erogatore adotta i propri provvedimenti sulla base delle
dichiarazioni  e  della documentazione fornite dal richiedente; e' in
sua facolta' di acquisire d'ufficio elementi valutativi integrativi o
di  confronto,  anche  mediante  visita   domiciliare,   informandone
l'interessato.
   2.  La  domanda  viene istruita dal personale dell'ente erogatore,
che formula la proposta di intervento in  relazione  all'entita'  del
fabbisogno assistenziale e alle disponibilita' di bilancio.
   3.  Il comitato tecnico di erogazione e di assistenza si pronuncia
sulla domanda e, in  caso  di  accoglimento,  indica  le  prestazioni
concesse,  l'ammontare  e  la  durata  di  esse, nonche' le eventuali
condizioni e formalita'.
   4. Il rigetto o l'accoglimento parziale della domanda deve  essere
motivato.
   5.  Il comitato tecnico di erogazione e di assistenza si pronuncia
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
   6. La prestazione economica e' erogata a mezzo posta o istituto di
credito.
   7. Il mandato di pagamento e' inoltrato entro 35 giorni dalla data
di presentazione  della  domanda  di  prestazione.  Entro  lo  stesso
termine  il  contenuto  della  decisione  viene comunicato, anche per
estratto, al richiedente. Con  la  comunicazione  sono  resi  noti  i
termini ed i modi previsti per le eventuali opposizioni e ricorsi.
 
                             CAPO QUARTO
                             Dei ricorsi
                              Art. 21.
                            R i c o r s i
 
   1.   Ferma  restando  la  possibilita'  di  presentare  reclami  e
opposizioni agli organi dell'ente erogatore  nei  termini  e  con  le
modalita'  previste  nel rispettivo regolamento di erogazione, contro
le decisioni del comitato tecnico di erogazione  e'  ammesso  ricorso
alla  sottocommissione  provinciale  di cui all'articolo 6/ bis della
legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, inserito con l'articolo  2,
comma 1, della legge provinciale 22 febbraio 1988, n. 6.
   2.  Il  ricorso,  in carta libera, e' presentato direttamente alla
 
sottocommissione provinciale  entro  30  giorni  dalla  comunicazione
della  decisione  o del rigetto dell'opposizione o reclamo, a pena di
decadenza, oppure tramite l'ente erogatore, che lo trasmette entro  i
successivi   15   giorni   alla   segreteria  della  sottocommissione
provinciale, corredandolo delle controdeduzioni.
   3. Il ricorso e' ammesso per  motivi  di  legittimita',  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  e),  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173; in caso di  suo  accoglimento,
la  sottocommissione  provinciale  annulla  le  decisioni impugnate e
provvede nel merito.
 
                             CAPO QINTO
                              Consorzi
                              Art. 22.
                   Compiti degli enti consorziati
 
   1.   I  consorzi  erogano  direttamente  le  forme  di  assistenza
economica di cui al capo primo del presente regolamento, e gestiscono
gli altri servizi sociali eventualmente previsti nei singoli statuti.
   2. I consorzi promuovono  la  ricerca  sulle  condizioni  generali
della  popolazione  o  di  particolari  strati  di  essa, e gli studi
sull'attivazione o il miglioramento di adeguati servizi.
   3. Gli enti consorziati esercitano autonomamente le competenze che
spettano loro per legge o per statuto, diverse da quelle indicate nel
comma 1. Essi provvedono inoltre all'esercizio  delle  funzioni  loro
delegate.
 
                             CAPO SESTO
                          Dei finanziamenti
                              Art. 23.
                       Sovvenzioni provinciali
 
   1.  Per  ottenere le sovvenzioni provinciali di cui all'articolo 2
della  legge  provinciale  26  ottobre  1973,   n.   69,   sostituito
dall'articolo  1  della  legge  provinciale  23 agosto 1978, n. 47, e
all'articolo 1 della legge provinciale 22 febbraio 1988,  n.  6,  gli
enti   interessati  presentano  domanda  all'assessorato  provinciale
competente per l'assistenza  di  base,  entro  il  mese  di  novembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda stessa.
   2.  Alla domanda deve essere allegato il programma assistenziale e
lo schema di  bilancio  preventivo  dell'anno  cui  si  riferisce  la
richiesta   di   finanziamento,   nonche'   un  rapporto  dettagliato
sull'attivita'  erogativa  svolta  nell'anno   precedente   e   sulla
situazione generale dei servizi.
   3.  La commissione provinciale per l'assistenza di base esamina le
domande e la relativa documentazione e propone il  piano  annuale  di
riparto degli stanziamenti alla Giunta provinciale.
 
                              Art. 24.
                       Contributi consorziali
 
   1.  Gli  enti consorziati devolvono all'amministrazione consortile
eventuali somme provenienti dallo Stato e da enti pubblici e privati,
e destinate all'assistenza economica.
 
                            CAPO SETTIMO
                         Dell'organizzazione
                              Art. 25.
                               S e d e
 
   1. La sede dei servizi di assistenza di base degli enti  erogatori
deve  essere  ubicata  in un luogo possibilmente centrale rispetto al
territorio di competenza.
   2.     Periodicamente,    secondo    un    calendario    stabilito
dall'amministrazione, l'addetto alla  segreteria  tiene  udienza  nei
vari   comuni  del  territorio  di  competenza,  in  locali  all'uopo
destinati secondo intese con le amministrazioni comunali.
   3. Gli enti per l'assistenza di base, competenti per un comune con
oltre 30.000 abitanti, devono tenere udienza nei  singoli  quartieri,
in   locali   all'uopo   destinati   secondo   un  orario  deliberato
dall'amministrazione.
 
                              Art. 26.
                      Regolamento di erogazione
 
   1. Il regolamento di erogazione dei singoli enti deve  conformarsi
a  quanto  stabilito  dalle  leggi  e  dal  presente  regolamento  di
esecuzione; la Giunta provinciale, su proposta del competente ufficio
provinciale, approva un regolamento-tipo.
 
                              Art. 27.
           Il comitato tecnico di erogazione e assistenza
 
   1. Il comitato tecnico di erogazione e di assistenza  e'  composto
di  tre  membri  effettivi  e di tre supplenti, nominati dagli organi
competenti  dell'ente  per  l'assistenza  di  base,  tra   i   propri
amministratori.
   2.  Il  comitato  tecnico  dura  in  carica  il tempo previsto dai
rispettivi statuti e regolamenti.
   3. Il  comitato  tecnico  deve  riunirsi  periodicamente,  con  la
frequenza  che  si  rende  necessaria  per  l'osservanza  dei termini
previsti dall'articolo 20; in ogni caso deve riunirsi quando vi  sono
da trattare almeno 30 richieste di prestazioni assistenziali.
   4.  Il  comitato  tecnico  decide  in  prima istanza sulle domande
presentate dagli interessati nel rispetto di quanto  stabilito  dagli
statuti, dal regolamento di erogazione, dalle istruzioni degli organi
amministrativi dell'ente e dalle direttive dell'assessore provinciale
competente  in materia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. La
decisione viene verbalizzata e comunicata  anche  per  estratto  agli
interessati, entro cinque giorni dalla data della decisione.
 
                              Art. 28.
                          R e s o c o n t i
 
   1.  Gli  enti  per  l'assistenza di base trasmettono al competente
ufficio provinciale i  dati  statistici  sull'attivita'  erogativa  e
sulle   spese   amministrative  sostenute,  a  giustificazione  delle
sovvenzioni provinciali percepite.
 
                              Art. 29.
                             Convenzioni
 
   1.  Gli  enti  per  l'assistenza  di   base,   beneficiari   delle
sovvenzioni  provinciali,  stipulano,  ove possibile, convenzioni con
gli enti pubblici e privati che  esercitano  forme  di  assistenza  o
previdenza   a   carattere   economico,   per  l'unificazione  ed  il
coordinamento dei procedimenti assistenziali.
   2.  Nelle  convenzioni  puo'  essere stabilito che l'ente pubblico
rimborsa direttamente all'ente per l'assistenza di base le  somme  da
questi  erogate,  agli  aventi diritto, sotto forma di prestito senza
interessi, ai sensi dell'articolo 17.
 
                             CAPO OTTAVO
                            Norma finale
                              Art. 30.
 
   1. Il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26  ottobre
1973,  n.  69,  approvato  con  decreto  del  Presidente della Giunta
provinciale 4 marzo  1980,  n.  7,  modificato  ed  integrato  con  i
successivi  decreti  presidenziali  15 luglio 1982, n. 14, 17 ottobre
1983, n. 21, 6 marzo 1987, n. 4, 6 maggio  1987,  n.  6,  28  ottobre
1988, n. 28 e 5 luglio 1989, n. 15, e' abrogato.