Modifica ed integrazione all'art. 1 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 20.(GU n.40 del 5-10-1991)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1990, n. 24 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 20 e' aggiunto il seguente terzo comma: '3. E' consentito l'esercizio delle attivita' di assistente domicilare e dei servizi tutelari a coloro che sono privi dell'attestato fino al 30 ottobre 1991'". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 21 marzo 1991 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 15 marzo 1991.