Interpretazione autentica dell'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 52, concernente: "Iniziative della Regione e degli enti locali per l'Unione europea".(GU n.40 del 5-10-1991)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La segreteria del comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 52, concernente: "Iniziative della Regione e degli enti locali per l'Unione europea" e' struttura regionale di primo grado dotata di autonomia funzionale ai sensi di quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, recante: "Strutture ed organizzazione regionale". 2. E' conseguentemente integrata la elencazione degli uffici autonomi del Consiglio regionale istituiti dalla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, tabella A: "3. Ufficio autonomo segreteria del comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea. Cura l'attivita' istruttoria per la definizione delle iniziative da sottoporre al comitato permanente dei poteri locali e regionali, i rapporti con gli enti locali in fase di proposta e di attuazione dell'iniziativa, i collegamenti con la Giunta regionale per gli adempimenti di legge.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 10 aprile 1991 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 28 marzo 1991.