Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, concernente definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della regione Sicilia.(GU n.42 del 19-10-1991)
(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 31 del 15 giugno 1991) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Visto il decreto legislativo C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204; Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, concernente: "Definizione e adozione dello stemma e del gonfalone della regione siciliana"; Ritenuto di dover adottare un regolamento di esecuzione della predetta legge, al fine di consentire in uso omogeneo dello stemma e del gonfalone della regione; Ritenuto di dover adottare un regolamento di esecuzione della predetta legge, al fine di consentire un uso omogeneo dello schema e del gonfalone della regione; Udito in parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana n. 20/1991 - Sezione consultiva, espresso in data 22 gennaio 1991; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 22 febbraio 1991: Decreta: Articolo unico E' approvato, nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, concenente definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della regione Sicilia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Palermo, 26 marzo 1991 NICOLOSI Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la regione Sicilia, il 26 aprile 1991 Registro n. 2 Atti del Governo, foglio n. 399 _______ ALLEGATO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1990, N. 12, CONCERNENTE LA DEFINIZIONE E L'ADOZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DELLA REGIONE SICILIA. Capo I Stemma della Regione Art. 1. 1. Lo stemma della regione Sicialia, definito dall'art. 2 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, sara' riprodotto: sugli atti e sulle pubblicazioni a carattere ufficiale della Regione; sul frontespizio della Gazzetta Ufficiale della Regione; sulle tabelle indicanti sedi degli ufffici della Regione; sui sigilli; sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli uffici regionali; sulla carta d'ufficio; sul materiale di cancelleria, in quanto possibile; sugli atti e documenti concernenti manifestazioni promosse direttamente dalla Regione; su targhe, medaglie e altri oggetti, predisposti per ragioni di rappresentanza; sugli inviti diramati dall'Amministrazione regionale. Art. 2. 1. I sigilli di cui all'articolo precedente hanno forma circolare, sono realizzati in metallo e riportano al centtro la raffigurazione dello stemma della regione e sulla bordatura la dicitura "Regione siciliana", con l'indicazione dell'organo regionale cui sono assegnati. 2. I sigilli sono assegnati: al Presidente della Regione; alla Giunta regionale; agli Assessori regionali; agli organi di controllo sugli atti degli enti locali. 3. Il sigillo deve essere apposto in calce agli atti ufficiali emanati dagli organi di cui al presente articolo. Capo II Gonfalone della Regione Art. 3. 1. Il gonfalone della regione Sicilia, definito dall'art. 3 della legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, avra' le dimensioni di metri due di lunghezza pe un metro di altezza e pendera' da un'asticella orizzontale metallica di supporto, appesa ad un'asta metallica verticale. 2. Le parti di metallo saranno dorate. L'asta verticale sara' ricoperta di velluto dei colori giallo e rosso, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sara' rappresentato lo stemma della Regione e nel gambo sara' inciso il nome. Art. 4. 1. Il gonfalone della Regione e' custodito nella sede ufficiale del Presidente della Regione. Art. 5. 1. L'esposizione all'esterno della sede ufficiale del Presidente della regione e l'uso del gondalone della Regione puo' aver luogo: nelle festivita' e solennita' civili; il 15 maggio, anniversario della promulgazione dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana; per manifestazioni o cerimonie di particolare solennita' di carattere regionale, escluse tutte le manifestazioni a carattere puramente locale, previa disposizione o autorizzazione del Presidente della Regione. Art. 6. 1. Nelle funzioni pubbliche di cui all'art. 5, il gonfalone della Regione sara' retto da un commesso del ruolo amministrativo della Presidenza della Regione in uniforme di gala, addetto all'Ufficio rappresentanza e cerimoniale, e sara' scortato da altri due commessi pure in uniforme. Art. 7. 1. Il gonfalone della Regione, nei casi previsti all'art. 5, puo' essere esposto all'esterno della sede ufficiale del Presidente della Regione dalle ore 8 al tramonto. 2. In casi e per luoghi particolari il Presidente della Regione puo' disporre o autorizzare che il gonfalone rimanga esposto anche dopo il tramonto. In questa circostanza il gonfalone deve essere adeguatamente illuminato. Art. 8. 1. Il gonfalone della Regione esposto in segno di lutto avra' due strisce di velo nero adattate all'estremita' superiore dell'inferitura. Dette strisce sono obbligatorie quando il gonfalone della Regione viene portato nelle pubbliche cerimonie funebri. Art. 9. 1. Il gonfalone della Regione, qualora venga esposto insieme con la bandiera nazionale, e' collocato a sinistra e in basso rispetto alla bandiera. 2. Salva la precedenza per la bandiera nazionale, il gonfalone della Regione avra' sempre la precedenza rispetto ai gonfaloni e vessilli degli enti locali della Regione. Art. 10. 1. Riproduzione anche in formato ridotto o ingrandito del gonfalone della regione possono essere esposte all'esterno degli edifici pubblici regionali nelle festivita' e manifestazioni di cui all'art. 5, osservando le norme di cui agli articoli precedenti. Capo III Disposizioni transitorie e finali Art. 11. 1. Gli stemmi ed i sigilli in atto utilizzati verranno gradatamente sostituiti in conformita' degli articoli precedenti. Art. 12. 1. Con decreto del Presidente della Regione sara' stabilita la data dopo la quale le Amministrazioni regionali non potranno piu' servirsi dei segni in atto utilizzati. Art. 13. 1. Gli stampati ed i materiali gia' esistenti, non recanti lo stemma della Regione, potranno essere utilizzati fino al relativo esaurimento. NICOLOSI