REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 26 marzo 1991, n. 37 

  Regolamento  di esecuzione della legge regionale 28 luglio 1990, n.
12, concernente definizione ed adozione dello stemma e del  gonfalone
della regione Sicilia.
(GU n.42 del 19-10-1991)

  (Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 31
                         del 15 giugno 1991)
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 
   Visto lo Statuto della Regione;
   Visto il decreto legislativo C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204;
   Vista la legge regionale 29 dicembre  1962,  n.  28  e  successive
modifiche ed integrazioni;
   Vista  la  legge  regionale  28  luglio  1990, n. 12, concernente:
"Definizione e adozione dello stemma e del  gonfalone  della  regione
siciliana";
   Ritenuto  di  dover  adottare  un  regolamento di esecuzione della
predetta legge, al fine di consentire in uso omogeneo dello stemma  e
del gonfalone della regione;
   Ritenuto  di  dover  adottare  un  regolamento di esecuzione della
predetta legge, al fine di consentire un uso omogeneo dello schema  e
del gonfalone della regione;
   Udito  in  parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la
regione siciliana n. 20/1991 - Sezione consultiva, espresso  in  data
22 gennaio 1991;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  21  del 22
febbraio 1991:
 
                              Decreta:
                           Articolo unico
 
   E' approvato, nel testo allegato, che costituisce parte integrante
del presente decreto, il regolamento  per  l'esecuzione  della  legge
regionale  28  luglio 1990, n. 12, concenente definizione ed adozione
dello stemma e del gonfalone della regione Sicilia.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
della  regione  Sicilia.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarlo e di farlo osservare.
    Palermo, 26 marzo 1991
 
                              NICOLOSI
 
 Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo  per  la  regione
Sicilia, il 26 aprile 1991
Registro n. 2 Atti del Governo, foglio n. 399
                               _______
                                                             ALLEGATO
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1990, N.
   12,  CONCERNENTE  LA  DEFINIZIONE  E L'ADOZIONE DELLO STEMMA E DEL
   GONFALONE DELLA REGIONE SICILIA.
 
                               Capo I
                        Stemma della Regione
                               Art. 1.
 
   1. Lo stemma della regione Sicialia, definito  dall'art.  2  della
legge regionale 28 luglio 1990, n. 12, sara' riprodotto:
    sugli  atti  e  sulle  pubblicazioni  a carattere ufficiale della
Regione;
    sul frontespizio della Gazzetta Ufficiale della Regione;
    sulle tabelle indicanti sedi degli ufffici della Regione;
    sui sigilli;
    sulla carta destinata alla corrispondenza  esterna  degli  uffici
regionali;
    sulla carta d'ufficio;
    sul materiale di cancelleria, in quanto possibile;
    sugli   atti  e  documenti  concernenti  manifestazioni  promosse
direttamente dalla Regione;
    su  targhe,  medaglie e altri oggetti, predisposti per ragioni di
rappresentanza;
    sugli inviti diramati dall'Amministrazione regionale.
 
                               Art. 2.
 
   1. I sigilli di cui all'articolo precedente hanno forma circolare,
sono realizzati in metallo e riportano al centtro  la  raffigurazione
dello  stemma  della  regione  e sulla bordatura la dicitura "Regione
siciliana",  con  l'indicazione  dell'organo   regionale   cui   sono
assegnati.
   2. I sigilli sono assegnati:
    al Presidente della Regione;
    alla Giunta regionale;
    agli Assessori regionali;
    agli organi di controllo sugli atti degli enti locali.
   3.  Il  sigillo  deve  essere apposto in calce agli atti ufficiali
emanati dagli organi di cui al presente articolo.
 
                               Capo II
                       Gonfalone della Regione
                               Art. 3.
 
   1. Il gonfalone della regione Sicilia, definito dall'art. 3  della
legge  regionale  28 luglio 1990, n. 12, avra' le dimensioni di metri
due di lunghezza pe un metro di altezza e  pendera'  da  un'asticella
orizzontale  metallica  di  supporto,  appesa  ad  un'asta  metallica
verticale.
   2. Le parti di metallo  saranno  dorate.  L'asta  verticale  sara'
ricoperta  di  velluto dei colori giallo e rosso, con bullette dorate
poste a spirale.
   Nella freccia sara' rappresentato lo stemma della  Regione  e  nel
gambo sara' inciso il nome.
 
                               Art. 4.
 
   1.  Il  gonfalone  della Regione e' custodito nella sede ufficiale
del Presidente della Regione.
 
                               Art. 5.
 
   1. L'esposizione all'esterno della sede ufficiale  del  Presidente
della regione e l'uso del gondalone della Regione puo' aver luogo:
    nelle festivita' e solennita' civili;
    il  15  maggio,  anniversario  della  promulgazione dello Statuto
speciale di autonomia della Regione siciliana;
    per manifestazioni  o  cerimonie  di  particolare  solennita'  di
carattere  regionale,  escluse  tutte  le  manifestazioni a carattere
puramente locale, previa disposizione o autorizzazione del Presidente
della Regione.
 
                               Art. 6.
 
   1.  Nelle funzioni pubbliche di cui all'art. 5, il gonfalone della
Regione sara' retto da un commesso  del  ruolo  amministrativo  della
Presidenza  della  Regione  in  uniforme di gala, addetto all'Ufficio
rappresentanza e cerimoniale, e sara' scortato da altri due  commessi
pure in uniforme.
 
                               Art. 7.
 
   1.  Il gonfalone della Regione, nei casi previsti all'art. 5, puo'
essere esposto all'esterno della sede ufficiale del Presidente  della
Regione dalle ore 8 al tramonto.
   2.  In  casi  e per luoghi particolari il Presidente della Regione
puo' disporre o autorizzare che il gonfalone  rimanga  esposto  anche
dopo  il  tramonto.  In  questa  circostanza il gonfalone deve essere
adeguatamente illuminato.
 
                               Art. 8.
 
   1. Il gonfalone della Regione esposto in segno di lutto avra'  due
strisce    di    velo    nero   adattate   all'estremita'   superiore
dell'inferitura. Dette strisce sono obbligatorie quando il  gonfalone
della Regione viene portato nelle pubbliche cerimonie funebri.
 
                               Art. 9.
 
   1.  Il  gonfalone della Regione, qualora venga esposto insieme con
la bandiera nazionale, e' collocato a sinistra e  in  basso  rispetto
alla bandiera.
   2.  Salva  la  precedenza  per la bandiera nazionale, il gonfalone
della Regione avra' sempre la  precedenza  rispetto  ai  gonfaloni  e
vessilli degli enti locali della Regione.
 
                              Art. 10.
 
   1.   Riproduzione  anche  in  formato  ridotto  o  ingrandito  del
gonfalone della regione  possono  essere  esposte  all'esterno  degli
edifici  pubblici  regionali nelle festivita' e manifestazioni di cui
all'art. 5, osservando le norme di cui agli articoli precedenti.
 
                              Capo III
                  Disposizioni transitorie e finali
                              Art. 11.
 
   1.  Gli  stemmi  ed  i  sigilli  in   atto   utilizzati   verranno
gradatamente sostituiti in conformita' degli articoli precedenti.
 
                              Art. 12.
 
   1.  Con  decreto  del  Presidente della Regione sara' stabilita la
data dopo la quale le Amministrazioni  regionali  non  potranno  piu'
servirsi dei segni in atto utilizzati.
 
                              Art. 13.
 
   1.  Gli  stampati  ed  i  materiali gia' esistenti, non recanti lo
stemma della Regione, potranno essere  utilizzati  fino  al  relativo
esaurimento.
 
                              NICOLOSI