Norme transitorie per l'autorizzazione all'esercizio dei campeggi e villaggi turistici esistenti nella fascia costiera. Integrazione all'art. 25 della legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79.(GU n.42 del 19-10-1991)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico All'art. 25 della Legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79, sono aggiunti i seguenti commi: "Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' economica ai campeggi e ai villaggi turistici, regolarmente autorizzati ed esistenti alla data dell'11 luglio 1990, la cui localizzazione risulti in contrasto con le disposizioni contenute nelle direttive per l'uso della fascia costiera, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 47 del 30 gennaio 1990, e con le previsioni degli strumenti urbanistici, possono essere rilasciate le autorizzazioni di cui all'art. 15, secondo comma. L'autorizzazine di cui al precedente comma e' valida per due esercizi ed e' rinnovabile annualmente fino al 31 dicembre 1995 a condizione che: il comune abbia adottato le varianti di adeguamento alla direttiva per l'uso della fascia costiera entro il 12 gennaio 1993, termine gia' previsto dal combinato disposto dell'art. 12, secondo comma, della legge regionale 26 gennaio 1990, n. 4 e dell'art. 15, terzo comma, della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 e succes- sive modificazioni; sia stata sottoscritta tra il comune, il gestore e il titolare una convenzione che preveda l'adeguamento del campeggio o del villaggio turistico, entro il 31 dicembre 1995, alle varianti di cui al precedente alinea e che definisca allo scopo un apposito programma e le opportune sanzioni, assistite da congrue garanzie finanziarie, per il caso di mancato adempimento all'obbligo di adeguamento. In ogni caso, qualora, adottate le varianti e sottoscritta regolarmente la convenzione, non sia intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1995 l'adeguamento previsto dalle direttive, l'autorizzazione decade e non puo' piu' essere rilasciata". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 17 giugno 1991 MARCUCCI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale l'8 maggio 1991 ed e' stata vistata dal commissario del Governo l'8 giugno 1991.