REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1991, n. 29 

  Norme transitorie per l'autorizzazione all'esercizio dei campeggi e
villaggi  turistici  esistenti  nella  fascia  costiera. Integrazione
all'art. 25 della legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79.
(GU n.42 del 19-10-1991)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   All'art.  25  della  Legge  regionale 29 ottobre 1981, n. 79, sono
aggiunti i seguenti commi:
   "Al fine di garantire la continuita' dell'attivita'  economica  ai
campeggi   e  ai  villaggi  turistici,  regolarmente  autorizzati  ed
esistenti alla  data  dell'11  luglio  1990,  la  cui  localizzazione
risulti  in  contrasto  con le disposizioni contenute nelle direttive
per l'uso della  fascia  costiera,  di  cui  alla  deliberazione  del
Consiglio  regionale  n.  47 del 30 gennaio 1990, e con le previsioni
degli   strumenti   urbanistici,   possono   essere   rilasciate   le
autorizzazioni di cui all'art. 15, secondo comma.
   L'autorizzazine  di  cui  al  precedente  comma  e' valida per due
esercizi ed e' rinnovabile annualmente fino al  31  dicembre  1995  a
condizione che:
    il   comune  abbia  adottato  le  varianti  di  adeguamento  alla
direttiva per l'uso della fascia costiera entro il 12  gennaio  1993,
termine  gia'  previsto  dal combinato disposto dell'art. 12, secondo
comma, della legge regionale 26 gennaio 1990, n. 4  e  dell'art.  15,
terzo  comma, della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 e succes-
sive modificazioni;
    sia stata sottoscritta tra il comune, il gestore  e  il  titolare
una  convenzione  che  preveda  l'adeguamento  del  campeggio  o  del
villaggio turistico, entro il 31 dicembre 1995, alle varianti di  cui
al precedente alinea e che definisca allo scopo un apposito programma
e  le  opportune sanzioni, assistite da congrue garanzie finanziarie,
per il caso di mancato adempimento all'obbligo di adeguamento.
   In  ogni  caso,  qualora,  adottate  le  varianti  e  sottoscritta
regolarmente la convenzione, non sia intervenuto entro il termine del
31    dicembre   1995   l'adeguamento   previsto   dalle   direttive,
l'autorizzazione decade e non puo' piu' essere rilasciata".
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 17 giugno 1991
 
                              MARCUCCI
 
  La presente legge e' stata approvata dal  consiglio  regionale  l'8
maggio  1991  ed  e'  stata  vistata  dal commissario del Governo l'8
giugno 1991.