REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 1991, n. 16 

  Nuove  provvidenze  nel settore del trasporto di soggetti portatori
di handicap.
(GU n.44 del 2-11-1991)

la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. All'articolo 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n.  20,
integrato  con  la  legge  provinciale  14 dicembre 1988, n. 56, sono
aggiunti i seguenti commi:
   "5. Le provvidenze  di  cui  ai  precedenti  comuni  del  presente
articolo  possono  essere estese al trasporto per esigenze di lavoro,
nonche' di partecipazione a quelle manifestazioni culturali  sportive
e  di  tempo  libero,  considerate particolarmente importanti ai fini
dell'integrazione dei soggetti stessi nel mondo del  lavoro  e  della
comunita' locale.
   6.  I  criteri,  le forme di esecuzione e specifiche condizioni di
concessione dei rimborsi  sono  determinati  con  il  regolamento  di
esecuzione".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 17 giugno 1991
 
                             DURNWALDER
  Visto, p. Il commissario del Governo per la provincia: Pappalardo