Nuove provvidenze nel settore del trasporto di soggetti portatori di handicap.(GU n.44 del 2-11-1991)
la seguente legge: Articolo unico 1. All'articolo 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, integrato con la legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56, sono aggiunti i seguenti commi: "5. Le provvidenze di cui ai precedenti comuni del presente articolo possono essere estese al trasporto per esigenze di lavoro, nonche' di partecipazione a quelle manifestazioni culturali sportive e di tempo libero, considerate particolarmente importanti ai fini dell'integrazione dei soggetti stessi nel mondo del lavoro e della comunita' locale. 6. I criteri, le forme di esecuzione e specifiche condizioni di concessione dei rimborsi sono determinati con il regolamento di esecuzione". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 17 giugno 1991 DURNWALDER Visto, p. Il commissario del Governo per la provincia: Pappalardo