REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1991, n. 17 

  Proroga dei  termini  di  scadenza  delle  concessioni  di  azienda
faunistico-venatoria.
(GU n.45 del 9-11-1991)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 37
                         del 31 luglio 1991)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I termini di scadenza delle concessioni di aziende faunistico-
venatoriein atto, limitatamente agli anni 1991 e 1992, possono essere
prorogati fino al 31 dicembre 1992, in deroga a quanto stabilito  dal
quinto comma dell'art. 25, della legge regionale 3 giugno 1986, n. 21
e  dal  regolamento  regionale  7  agosto  1986, n. 2, in ordine alla
durata e ai requisiti delle aziende faunistico-venatorie.
   2. I  titolari  delle  concessioni,  che  intendono  fruire  della
proroga,  devono  presentare  domanda all'amministrazione provinciale
competente per territorio almeno trenta giorni prima della scadenza.
   3. Le amministrazioni provinciali limitatamente  all'anno  1991  e
1992  possono derogare, per la emissione del provvedimento di rinnovo
o di diniego, dal termine di centoventi  giorni  dalla  presentazione
della  domanda  di  rinnovo previsto dal terzo comma dell'art. 19 del
regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 19 luglio 1991
 
                              MANDARINI