Proroga dei termini di scadenza delle concessioni di azienda faunistico-venatoria.(GU n.45 del 9-11-1991)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 37 del 31 luglio 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I termini di scadenza delle concessioni di aziende faunistico- venatoriein atto, limitatamente agli anni 1991 e 1992, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1992, in deroga a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 25, della legge regionale 3 giugno 1986, n. 21 e dal regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2, in ordine alla durata e ai requisiti delle aziende faunistico-venatorie. 2. I titolari delle concessioni, che intendono fruire della proroga, devono presentare domanda all'amministrazione provinciale competente per territorio almeno trenta giorni prima della scadenza. 3. Le amministrazioni provinciali limitatamente all'anno 1991 e 1992 possono derogare, per la emissione del provvedimento di rinnovo o di diniego, dal termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo previsto dal terzo comma dell'art. 19 del regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 19 luglio 1991 MANDARINI