REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1991, n. 37 

  Integrazione   alla   legge   regionale  29  aprile  1991,  n.  20.
Approvazione degli assestamenti ai bilanci di previsione  per  l'anno
finanziario  1990  degli  Enti di diritto pubblico, aziende, parchi o
riserve naturali: E.S.A.P., riserva naturale del bosco e dei laghi di
Palanfre', parco naturale dell'Alpe Veglia.
(GU n.44 del 2-11-1991)

la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Ad integrazione della legge regionale 29 aprile  1991,  n.  20,
sono  approvati  gli assestamenti ai bilanci di previsione per l'anno
finanziario 1990 dei seguenti Enti di diritto pubblico e Aziende  che
gestiscono Parchi o riserve naturali regionali:
     a) Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.);
     b) riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfre';
 
     c) Parco naturale dell'Alpe Veglia.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 6 agosto 1991
 
                               VETRINO
 
  La  presente legge verra' anche pubblicata, con tutti gli allegati,
in un supplemento speciale al  Bollettino  ufficiale  n.  35  del  28
agosto 1991.