Integrazione art. 6 legge regionale 8/91 recante modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale n. 54/80 sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.(GU n.47 del 23-11-1991)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 44 del 26 luglio 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 6 della legge regionale 25 febbraio 1991, n. 8, concernente modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale n. 54/80 sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, e' integrato come segue: " e) Altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto 18 gennaio 1937, n. 975 convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni.................. 46.500 46.500 f) Autostelli......................... 76.000 76.000 se funzionanti su autostrade.......... 150.000 150.000 2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori dell'esercizio di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 legge 21 marzo 1958, n. 326)...... 16.500 16.500 Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 (art. 1, lettera g). Legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1. Legge regionale 9 marzo 1988, n. 15". NOTA: Qualora le autorizzazioni comprendano anche l'esercizio delle attivita' di vendita di bevande analcoliche, o di altri esercizi di ristorazione, sulle autorizzazioni stesse sono dovute anche le tasse di cui al numero d'ordine 7 della presente tariffa. Per la classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici valgono le norme di cui alla legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 19 luglio 1991 MAGNOLFI (Incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 10 luglio 1990, n. 152). La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 18 giugno 1991 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 15 luglio 1991.