REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1991, n. 35 

  Integrazione art. 6 legge regionale  8/91  recante  modifiche  alla
tariffa  annessa alla legge regionale n. 54/80 sulla disciplina delle
tasse sulle concessioni regionali.
(GU n.47 del 23-11-1991)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 44
                         del 26 luglio 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art. 6 della legge regionale 25 febbraio 1991, n. 8, concernente
modifiche  alla  tariffa  annessa alla legge regionale n. 54/80 sulla
disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, e' integrato come
segue:
 
   " e) Altri allestimenti in genere
che non abbiano le caratteristiche
volute dal regio decreto 18 gennaio
1937, n. 975 convertito nella legge
30 dicembre 1937, n. 2651 e
successive modificazioni..................   46.500         46.500
    f) Autostelli.........................   76.000         76.000
    se funzionanti su autostrade..........  150.000        150.000
   2) Autorizzazione rilasciata
ai titolari o gestori dell'esercizio
di uno dei predetti complessi
ricettivi complementari per la
nomina di un proprio rappresentante
(art. 6 legge 21 marzo 1958, n. 326)......   16.500         16.500
   Decreto del Presidente della Repubblica  14  gennaio  1972,  n.  6
(art. 1, lettera g).
   Legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1.
   Legge regionale 9 marzo 1988, n. 15".
NOTA:
   Qualora  le  autorizzazioni  comprendano  anche  l'esercizio delle
attivita' di vendita di bevande analcoliche, o di altri  esercizi  di
ristorazione,  sulle autorizzazioni stesse sono dovute anche le tasse
di cui al numero d'ordine 7 della presente tariffa.
   Per la classificazione  dei  campeggi  e  dei  villaggi  turistici
valgono le norme di cui alla legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79 e
successive modificazioni ed integrazioni.
   La  tassa  annuale  deve  essere  corrisposta  entro il 31 gennaio
dell'anno cui si riferisce.
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 19 luglio 1991
 
                              MAGNOLFI
 
   (Incaricato con decreto del presidente della giunta  regionale  10
luglio 1990, n. 152).
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 18
giugno 1991 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  il  15
luglio 1991.