REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1991, n. 37 

  Integrazione  alla  legge  regionale  23  agosto   1985,   n.   44,
concernente: "Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari
dei  locali  adibiti  ad  abitazione,  uffici  pubblici  e privati ed
alberghi".
(GU n.47 del 23-11-1991)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo l'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44,
e' inserito il seguente articolo:
 
                            "Art. 3- bis.
             Compensazione delle altezze in zone montane
 
   1. Per gli edifici impostati ad una quota media superiore  ai  400
metri  sul  livello  del mare, nel caso di altezze non uniformi e nei
soli piani sottotetto, le altezze stesse possono  essere  compensate,
purche'  non  siano  in  alcun  punto  inferiori  a  m. 1,50 nei vani
abitabili ed a m. 1,40 in quelli accessori e purche' l'altezza  media
dei vani non sia inferiore a m. 2,30.
   2.  Con  la  compensazione  delle  altezze,  il  volume  del  vano
abitabile non puo' essere inferiore a quello determinato dal prodotto
della superficie minima dello stesso per l'altezza  media  consentita
dal comma 1.
   3.  Sono comunque fatti salvi, anche agli effetti dell'articolo 3,
i requisiti  igienico-sanitari  previsti  per  i  locali  adibiti  ad
abitazioni, uffici pubblici e privati ed alberghi.".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Trieste, 29 agosto 1991
 
                              BIASUTTI