Integrazione alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, concernente: "Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi".(GU n.47 del 23-11-1991)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e' inserito il seguente articolo: "Art. 3- bis. Compensazione delle altezze in zone montane 1. Per gli edifici impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, nel caso di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse possono essere compensate, purche' non siano in alcun punto inferiori a m. 1,50 nei vani abitabili ed a m. 1,40 in quelli accessori e purche' l'altezza media dei vani non sia inferiore a m. 2,30. 2. Con la compensazione delle altezze, il volume del vano abitabile non puo' essere inferiore a quello determinato dal prodotto della superficie minima dello stesso per l'altezza media consentita dal comma 1. 3. Sono comunque fatti salvi, anche agli effetti dell'articolo 3, i requisiti igienico-sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazioni, uffici pubblici e privati ed alberghi.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 29 agosto 1991 BIASUTTI