Modifica legge regionale n. 51/89 - Testo unico delle leggi sul personale e sostituzione del 1 comma dell'art. 34.(GU n.47 del 23-11-1991)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il primo comma dell'art. 34 della L.R. n. 51/89 e' sostituito dal seguente: 1. La Commissione giudicatrice del concorso e' composta dal Presidente della Giunta o suo delegato, che la presiede e da quattro membri di cui tre esperti nelle materie oggetto del concorso eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato a due e uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali; per i concorsi fino alla qualifica ottava il Presidente della Giunta delega, in qualita' di Presidente della Commisione, un dipendente regionale della seconda qualifica dirigenziale oppure un dirigente di pubbliche amministrazioni inquadrato nelle qualifiche apicali dei rispettivi comparti. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 12 aogsto 1991 MONARCA (incaricata con D.P.G.R. 30 luglio 1991, n. 248) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 23 luglio 1991 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 7 agosto 1991.