REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1991, n. 40 

  Modifica  legge  regionale  n.  51/89 - Testo unico delle leggi sul
personale e sostituzione del 1› comma dell'art. 34.
(GU n.47 del 23-11-1991)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   Il primo comma dell'art. 34 della L.R. n. 51/89 e' sostituito  dal
seguente:
   1.  La  Commissione  giudicatrice  del  concorso  e'  composta dal
Presidente della Giunta o suo delegato, che la presiede e da  quattro
membri  di  cui tre esperti nelle materie oggetto del concorso eletti
dal  Consiglio  Regionale  con  voto  limitato  a  due   e   uno   in
rappresentanza  delle  organizzazioni  sindacali; per i concorsi fino
alla qualifica ottava il Presidente della Giunta delega, in  qualita'
di Presidente della Commisione, un dipendente regionale della seconda
qualifica    dirigenziale    oppure   un   dirigente   di   pubbliche
amministrazioni inquadrato nelle qualifiche  apicali  dei  rispettivi
comparti.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 12 aogsto 1991
 
                               MONARCA
          (incaricata con D.P.G.R. 30 luglio 1991, n. 248)
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 23
luglio 1991 ed e' stata vistata dal  commissario  del  Governo  il  7
agosto 1991.