REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1991, n. 14 

  Modifica ed integrazione all'art. 46 della legge regionale 5 maggio
1990, n. 30.
(GU n.47 del 23-11-1991)

      (Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
         della regione Calabria n. 57 del 10 settembre 1991)
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  il  comma 3› dell'art. 46 della legge regionale 5 maggio
1990, n. 30 e' aggiunto il seguente:
   "I dipendenti inseriti  nel  ruolo  unico  regionale  che  abbiano
prodotto,  nei  termini prescritti dall'art. 74 della legge regionale
28 marzo 1975, n. 9, opposizione motivata avverso la deliberazione di
inquadramento, documentando l'esercizio di funzioni superiori con  le
modalita'  di cui all'art. 72 della legge regionale 28 marzo 1975, n.
9, cosi' come interpretato dalla legge regionale 28 luglio  1978,  n.
11  e  dalla  legge  regionale  13 giugno 1983, n. 19, ovvero abbiano
prodotto istanza di inquadramento ai sensi e per  gli  effetti  della
legge  regionale  10  luglio  1987,  n. 20, sono inquadrati nel ruolo
unico regionale, che presenta la necessaria disponibilita' di  posti,
nella    qualifica    funzionale    corrispondente    alle   mansioni
effettivamente svolte e  comunque  documentate,  previo  accertamento
della   Commissione   Paritetica   all'uopo   costituita   nella  sua
composizione originaria, solo per  le  pratiche  non  precedentemente
trattate.
   L'inquadramento   ai  fini  giuridici  ed  economici  avviene  con
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   Alla copertura della relativa spesa prevista in L. 350.000.000, si
provvedera' con imputazione al Capitolo di Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1991 n. 1003101".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regioine.  E'  fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, 3 settembre 1991
 
                                OLIVO