REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1991, n. 8 

  Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.
(GU n.49 del 7-12-1991)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.  La validita' delle norme di cui alla legge regionale 11 maggio
1990, n. 30, cosi' come modificata dalla legge regionale 11  febbraio
1991, n. 2, e' prorogata sino alla data del 31 dicembre 1991.
   La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del  combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 8 agosto 1991
 
                               BELLOMO