Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.(GU n.49 del 7-12-1991)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. La validita' delle norme di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30, cosi' come modificata dalla legge regionale 11 febbraio 1991, n. 2, e' prorogata sino alla data del 31 dicembre 1991. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 8 agosto 1991 BELLOMO