Interpretazione autentica dell'art. 27 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9 - Ristrutturazione degli uffici regionali.(GU n.47 del 23-11-1991)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il primo comma dell'art. 27 della legge regionale 9 dell'86 va interpretato nel senso che tutte le procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative alla prima applicazione della stessa legge regionale, sono disciplinate dal regolamento approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 29 aprile 1975 in esecuzione dell'art. 29 della legge regionale 16/74 e, segnatamente, dalle norme contenute nell'art. 17, non modificate dal regolamento di cui all'art. 28 della citata legge regionale 9/86 che ha disciplinato esclusivamente i termini e le modalita' delle procedure transitorie. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata. Potenza, 10 agosto 1990 BOCCIA