REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1990, n. 26 

  Interpretazione  autentica  dell'art.  27  della  legge regionale 6
giugno 1986, n. 9 - Ristrutturazione degli uffici regionali.
(GU n.47 del 23-11-1991)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   Il primo comma dell'art. 27 della legge  regionale  9  dell'86  va
interpretato  nel  senso  che  tutte  le  procedure  concorsuali, ivi
comprese quelle relative alla prima applicazione della  stessa  legge
regionale,  sono disciplinate dal regolamento approvato dal Consiglio
Regionale nella seduta del 29 aprile 1975 in esecuzione dell'art.  29
della  legge  regionale  16/74 e, segnatamente, dalle norme contenute
nell'art. 17, non modificate dal regolamento di cui all'art. 28 della
citata legge regionale 9/86  che  ha  disciplinato  esclusivamente  i
termini e le modalita' delle procedure transitorie.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Basilicata.
    Potenza, 10 agosto 1990
 
                               BOCCIA