REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1991, n. 27 

  Modifiche all'art. 42 della legge regionale 5 maggio 1990,  n.  41,
concernente:  "Approvazione  della  disciplina contenuta nell'accordo
per il triennio 1988-90 riguardante  il  personale  dipendente  delle
regioni  a  statuto  ordinario,  dagli enti pubblici non economici da
esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le  case  popolari,  dai
consorzi  regionali  degli istituti stessi nonche' dai consorzi e dai
nuclei per le aree di sviluppo industriale".
(GU n.2 del 11-1-1992)

la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Con  efficacia  della  decorrenza  degli  effetti  della  legge
regionale 5 maggio 1990, n. 41, le parole "I benefici di cui ai commi
4  e  5 dell'articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6,
sono riassorbiti", incluse nel comma 4 dell'articolo 42  della  legge
medesima, sono sostituite con le parole "Il beneficio di cui al comma
4  dell'articolo  17  della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, e'
riassorbito".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 8 luglio 1991
 
                                GIGLI
 
   Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 3 luglio
1991.