Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1991, n. 10 riguardante: "Determinazione della diaria e rimborso spese ai consiglieri regionali".(GU n.2 del 11-1-1992)
la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 1991, n. 10 e' inserito il seguente comma: "3. Ai consiglieri regionali e' corrisposto il rimborso delle eventuali spese relative a pedaggi autostradali per percorsi effettuati nell'ambito del territorio nazionale, per l'espletamento delle funzioni istituzionali". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 23 settembre 1991 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 16 settembre 1991.