Norme integrative dell'art. 45 della legge regionale n. 5/1986 contenente la disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili.(GU n.2 del 11-1-1992)
la seguente legge: Articolo unico 1. Al fine di consentire la conclusione dell'adeguamento tecnico dell'impianto di depurazione dei reflui derivanti dalle lavorazioni tessili ubicato nel Comune di Prato e denominato Baciacavallo, senza interruzione del servizio pubblico, il termine per il conseguimento, relativamente a tale impianto, del limite prescritto dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, per il parametro "tensioattivi" fissato dal primo comma dell'articolo unico della legge regionale 23 ottobre 1989, n. 67, e' prorogato di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 9 settembre 1991 MARCUCCI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 30 luglio 1991 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 31 agosto 1991.