MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1991 

  Accertamento  della  mancata  riscossione  e del mancato versamento
dell'imposta erariale  di  trascrizione  da  parte  dell'ufficio  del
pubblico registro automobilistico di Mantova.
(GU n.7 del 10-1-1992)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazione
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che per le formalita'  da  eseguirsi  presso  il  pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione  autenticata  o accertata giudizialmente la richiamata
legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di  trascrizione  da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione  al  capo  VIII,  cap.  1236
dello  stato  di previsione delle entrate statali del rispettivo anno
finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le  richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto  conto  che  l'art.  2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952,
come modificato dall'art. 8- bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.
546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› dicembre 1981,  n.
692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio
1990, n. 187, stabilisce che:
    a)  le  formalita'  di  prima iscrizione dei veicoli nel pubblico
registro  automobilistico,  nonche'  di  iscrizione  di   contestuali
diritti  reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro
il termine di  sessanta  giorni  dalla  data  di  effettivo  rilascio
dell'originale della carta di circolazione;
    b) le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione rela-
tive  ai  veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico
devono essere richieste dalle parti interessate entro il  termine  di
sessanta  giorni  dalla  data  in  cui la sottoscrizione dell'atto e'
stata autenticata o giudizialmente accertata per le private scritture
formate all'estero il termine e' elevato a centoventi  giorni,  ferma
restando  l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio
1913, n. 89, per le scritture estere;
    c) per l'omissione delle richieste di formalita' entro i  termini
stabiliti  dai  commi  precedenti  si  applica una soprattassa pari a
quattro  volte  l'imposta  erariale  di   trascrizione   dovuta,   da
corrispondersi   contestualmente   ad   essa  per  il  tramite  delle
competenti sedi provinciali dell'Automobile  club  d'Italia,  ufficio
del  pubblico  registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad
un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;
  Considerato che la non  ottemperanza  delle  prescrizioni  suddette
comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente;
  Tenuto  conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il
giorno  successivo  a  quello  della   avvenuta   riscossione,   puo'
comportare  sanzioni  a carico del conservatore del pubblico registro
automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.  2  della
legge  23  dicembre  1977,  n.  952,  alla  normativa  in  materia di
registro, in quanto compatibile;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Avuto  presente  a  tale  riguardo,  l'accordo  intercorso  tra  il
Ministero delle finanze e il Ministero  di  grazia  e  giustizia,  in
forza  del  quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi
di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi
pubblici registri  automobilistici,  al  procuratore  generale  della
Repubblica,   che,   confermando   l'evento  interruttivo,  ne  dara'
comunicazione al Ministero  delle  finanze,  per  l'emissione  di  un
decreto  di  sospensione  dei  termini  di adempimento degli obblighi
tributari,  ricadenti  sotto  tale  data,  per  i   quali   l'obbligo
tributario  deve  essere assolto, comunque entro il giorno successivo
alla cessazione della causa ostativa;
  Atteso che, il procuratore  generale  della  Repubblica  presso  la
corte  di  appello  di Brescia, con note 25 ottobre 1991 e 7 novembre
1991,  ha  segnalato  l'irregolare  funzionamento  dell'ufficio   del
pubblico  registro  automobilistico di Mantova, per gravosi lavori di
adattamento delle strutture murarie  ed  impiantistiche  dell'ufficio
stesso, nei giorni 21, 22, 24 e 25 ottobre 1991 e conseguentemente il
mancato   rispetto   dei   termini   previsti  per  la  liquidazione,
riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale  di
trascrizione;
  Ritenuto  che  le  suesposte  cause  devono  considerarsi eventi di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Viene accertata, nei giorni 21,  22,  24  e  25  ottobre  1991,  la
mancata  riscossione  dell'imposta  erariale  di  trascrizione per le
formalita' che andavano eseguite entro tale data nonche'  il  mancato
versamento   all'erario  dell'imposta  da  effettuarsi  nello  stesso
termine  presso   l'ufficio   provinciale   del   pubblico   registro
automobilistico di Mantova.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1991
                                                 Il Ministro: FORMICA