ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo alle note annesse alla legge 31 dicembre 1991, n. 415, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)". (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1991).(GU n.12 del 16-1-1992)
La sesta nota all'art. 3 della legge citata in epigrafe, riportata a pag. 102, seconda colonna, del sopraindicato supplemento ordinario, e' sostituita dalla seguente: " - Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), come sostituito dall'art. 2 del D.L. 12 novembre 1979, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1980, n. 2, e' il seguente: 'Art. 15 (Aliquote). - L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibili determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'art. 6 e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti fra la data in cui le spese sono state sostenute e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero. L'imposta si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti: a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento; b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento; c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento; d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento; e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento; f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento'".