COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1991 

  Approvazione  del  contratto di programma proposto dal Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il Gruppo SNIA BPD.
(GU n.16 del 21-1-1992)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista  la  legge  1›  marzo  1986, n. 64, sulla disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Vista la propria delibera del 16 luglio 1986 che,  ai  fini  di  un
piu'  efficace  coinvolgimento  dei  grandi  gruppi industriali nella
realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale
di  sviluppo  del   Mezzogiorno,   introduce   lo   strumento   della
contrattazione  programmata demandando al piano annuale di attuazione
la disciplina delle  forme  e  delle  modalita'  idonee  a  garantire
tempestivita' e unitarieta' all'intervento;
  Vista  la  propria  delibera  del 24 marzo 1988 la quale impartisce
direttive  volte  a  disciplinare   la   manovra   coordinata   delle
agevolazioni   finanziarie   nel   quadro   delle   procedure   della
contrattazione programmata  stabilite  nel  primo  piano  annuale  di
attuazione,    con    particolare   riguardo   alle   condizioni   di
ammissibilita' delle  iniziative,  comprese  nel  piano  organico  di
intervento,  alle  agevolazioni  che  possono essere concesse in base
alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi;
  Vista la propria delibera del 20 dicembre 1990 con  la  quale  sono
state   fissate   procedure   e   metodologie  per  il  cumulo  delle
agevolazioni;
  Visto il terzo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE nella
seduta del 29 marzo 1990;
  Considerato che in attuazione della  disciplina  comunitaria  degli
aiuti  di  Stato al settore delle fibre sintetiche (Comunicazione CEE
in "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. C171 del 10 luglio
1985), con nota n. 7049 del 16  luglio  1991,  il  Ministro  per  gli
interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno ha dato comunicazione alla
CEE della proposta  presentata  dalla  SNIA  BPD,  riguardante  nuove
iniziative  anche  nel settore delle dette fibre da localizzare nelle
aree  meridionali,  ai  fini  dell'ottenimento   delle   agevolazioni
industriali previste dalla legge n. 64/1986;
  Vista la proposta di contratto di programma tra il Ministro per gli
interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  e  il  Gruppo  SNIA  BPD,
trasmessa con nota del 15 novembre 1991, n. 8350/91, che contiene tra
l'altro:
   l'impegno globale del gruppo industriale per la realizzazione  dei
singoli progetti che concorrono a definire il piano progettuale;
   rep.  le  procedure  ed  i  tempi  di  intervento ivi compresi gli
incentivi in relazione all'accelerata attuazione ed al  coordinamento
del piano progettuale;
  Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno   che   riferisce   anche  sulla  accertata  mancanza  di
sovrapposizioni fra la presente proposta e l'accordo di  programma  a
suo tempo stipulato con il Gruppo ENI in data 30 dicembre 1987;
                              Delibera:
  1. E' approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per
gli  interventi  straordinari nel Mezzogiorno con il Gruppo SNIA BPD,
con il quale il gruppo stesso si impegna a realizzare nel Mezzogiorno
investimenti per un importo globale pari a 1.528,8 miliardi di  lire,
cosi' articolato:
A) Investimenti tecnologici
    industriali . . . . . . . . . . . . . . .     L. 1.230,0 miliardi
   Scorte . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "     31,9    "   .
B) Centro di ricerche . . . . . . . . . . . .     "     62,0    "   .
C) Progetti di ricerca  . . . . . . . . . . .     "    161,9    "   .
D) Progetti di formazione e
    riqualificazione per addetti alle
    attivita' industriali . . . . . . . . . .     "     43,0    "   .
                                                   __________________
                                      Totale. . . L. 1.528,8 miliardi
  2.   Le   singole   tipologie  di  investimento  sono  riconosciute
ammissibili alle seguenti agevolazioni:
   A) Quanto agli investimenti tecnologici industriali costituiti  da
diverse  iniziative  nelle  aree  di  Pisticci  (Matera),  Ferrandina
(Matera),  Mesagne  (Brindisi),  Brindisi,  Villacidro  (Cagliari)  e
Termoli  (Campobasso)  comportanti  investimenti  complessivi  pari a
1.261,9 miliardi di lire (inclusi 31,9 miliardi di scorte):
    a) contributo in conto capitale di cui all'art. 69, primo  comma,
del  testo  unico  n.  218/78  secondo  gli scaglioni di investimento
determinati ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera e), della legge n.
64 del 1986, con l'attribuzione della maggiorazione del  quinto,  ove
ricorra, di cui all'art. 69, comma quarto, del testo unico n. 218/78;
tale  maggiorazione e' riconosciuta, comunque, agli interventi di cui
ai punti 2.1.1. e 2.1.2. delle  schede  tecniche,  in  riferimento  a
quanto   disposto  con  la  delibera  CIPI  del  24  marzo  1988,  in
considerazione  anche  del  particolare  ruolo  e   peso   che   sono
riconosciuti  ai detti interventi nel contesto del programma proposto
oggetto del contratto. La detta  maggiorazione  viene  in  ogni  caso
esclusa   limitatamente   alle   spese   di   investimento   relative
all'impianto di clorosoda, di cui alla scheda tenica n. 2.2.6.;
    b)  finanziamento  a  tasso  agevolato  nella   misura   prevista
dall'art.  63  del  testo  unico  n.  218/78  cosi'  come  modificato
dall'art. 9, commi terzo, lettera e), 8 e 9 della legge n. 64/1986.
   B) Quanto agli investimenti  relativi  al  centro  di  ricerca  di
Pisticci comportante spese per 62 miliardi di lire:
    a)  contributo  in  conto  capitale  di cui all'art. 70 del testo
unico n. 218/78, con l'attribuzione della maggiorazione  del  quinto,
ove ricorra, di cui all'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986;
    b)  finanziamento  a tasso agevolato di cui all'art. 63 del testo
unico n. 218/78 nella misura determinata ai sensi dell'art. 9,  commi
3, lettera e), 8 e 9, della legge n. 64/1986.
   C)  Quanto  alla realizzazione dei progetti di ricerca comportanti
spese pari a 161,9 miliardi di lire:
   contributo in conto capitale nella misura dell'80%, come  previsto
dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986.
   D)   Quanto  alla  realizzazione  dei  progetti  di  formazione  e
qualificazione di personale collegati agli  investimenti  tecnologici
industriali comportanti spese pari a 43 miliardi di lire:
   contributo  in  conto capitale, nella misura variabile tra il 70 e
il 90% dei costi, in riferimento a personale  gia'  in  forza  ovvero
neoassunto.
  3.   I   provvedimenti  di  concessione  delle  agevolazioni  e  il
conseguente avvio degli impegni di spesa del gruppo SNIA BPD previsti
in attuazione delle iniziative contenute nella proposta di contratto,
dovranno essere assunti, ove ricorrano le condizioni  di  legge,  non
oltre il 31 dicembre 1993.
  4.  L'onere  complessivo  delle  agevolazioni finanziarie, a carico
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, per  l'attuazione  del
contratto, e' valutato in 740 miliardi di lire.
  A  fronte di tale onere potranno essere utilizzati, negli anni 1991
e 1992, eventuali residui  sulla  voce  "agevolazioni  finanziarie  a
sostegno  del  sistema produttivo"; in ogni caso, l'onere complessivo
sara' riconsiderato nel  quadro  delle  risorse  finanziarie  che  si
renderanno disponibili con le future disposizioni legislative.
  Nel  contratto  di  programma  dovra'  essere  inserita un'apposita
clausola in forza della quale gli impegni finanziari del Ministro per
gli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno  risultino  subordinati
all'emanazione  del  provvedimento di rifinanziamento dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno.
  5.  Eventuali  variazioni  degli  oneri  a  carico  dell'intervento
straordinario   nel   Mezzogiorno   eccedenti   il   limite  del  10%
dell'importo globale sopra indicato dovranno essere  autorizzate  dal
CIPI,  cosi'  come  dovra'  essere  autorizzata  dal  CIPI ogni altra
variazione che comporti modifiche sostanziali del piano progettuale.
  6. Il Ministro per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno
provvede  alla  stipula ed all'attuazione del contratto di programma,
nelle forme opportune, secondo le procedure  indicate  nel  medesimo,
avendo  cura  che  non  vengano  superati  i  massimali di intervento
stabiliti dalla normativa CEE.
  7. Le erogazioni delle agevolazioni, di cui alla presente delibera,
sono subordinate alla procedura di accertamento di compatibilita' con
la disciplina degli aiuti di Stato prevista dal trattato CEE.
   Roma, 4 dicembre 1991
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO