MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 gennaio 1992 

  Criteri  per  la  individuazione  delle attivita' consistenti nella
prestazione di servizi.
(GU n.15 del 20-1-1992)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre  1991,
n.  413, con il quale e' stato sostituito il primo comma dell'art. 18
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, determinando in lire un miliardo il limite dei ricavi conseguiti
in  un  anno intero ai fini dell'esonero dalla tenuta delle scritture
contabili prescritte nei  precedenti  articoli  nei  confronti  delle
imprese  di  cui  all'art.  13,  primo  comma, lettere c) e d), dello
stesso decreto aventi per oggetto attivita' diverse dalle prestazioni
di servizi;
  Visto l'art. 10, comma 1, lettere a) e b), della  citata  legge  n.
413  del  1991,  con  le quali sono stati modificati l'art. 32, primo
comma, e l'art. 33, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, determinando in lire un miliardo
il limite del volume di affari conseguito dalle  imprese  aventi  per
oggetto  attivita'  diverse  dalle  prestazioni  di servizio, ai fini
dell'ammissione alle semplificazioni relative alla fatturazione, alla
registrazione,  alla  liquidazione  ed  al   versamento   concernente
l'imposta sul valore aggiunto;
  Visto l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 18 del decreto del
Presidente   della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  come
sostituito dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 413 del  1991,
nel  quale e' previsto che con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per  la
individuazione  delle  attivita'  consistenti  nella  prestazione  di
servizi;
  Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo;
                              Decreta:
  Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul  valore  aggiunto  e  in
esecuzione  di  quanto  disposto  dal  comma  1,  lettera  a), ultimo
periodo, dell'art. 10 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  per
attivita'  consistenti  nella  prestazione  di  servizi, si intendono
quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nei commi da 1  a
3  dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.
  Ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, per  attivita'
consistenti  nella  prestazione  di  servizi di cui al citato comma 1
dell'art. 4 della legge n. 413 del 1991, si intendono, oltre a quelle
indicate nei commi da 1 a  3  dell'art.  3  del  decreto  di  cui  al
precedente  comma,  le  prestazioni elencate nel comma 4 dello stesso
art. 3, nelle lettere a), b), c), e), f) e h).
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 gennaio 1992
                                                 Il Ministro: FORMICA