Criteri per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi.(GU n.15 del 20-1-1992)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 1991, n. 413, con il quale e' stato sostituito il primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, determinando in lire un miliardo il limite dei ricavi conseguiti in un anno intero ai fini dell'esonero dalla tenuta delle scritture contabili prescritte nei precedenti articoli nei confronti delle imprese di cui all'art. 13, primo comma, lettere c) e d), dello stesso decreto aventi per oggetto attivita' diverse dalle prestazioni di servizi; Visto l'art. 10, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 413 del 1991, con le quali sono stati modificati l'art. 32, primo comma, e l'art. 33, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, determinando in lire un miliardo il limite del volume di affari conseguito dalle imprese aventi per oggetto attivita' diverse dalle prestazioni di servizio, ai fini dell'ammissione alle semplificazioni relative alla fatturazione, alla registrazione, alla liquidazione ed al versamento concernente l'imposta sul valore aggiunto; Visto l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, nel quale e' previsto che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi; Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo; Decreta: Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e in esecuzione di quanto disposto dal comma 1, lettera a), ultimo periodo, dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per attivita' consistenti nella prestazione di servizi, si intendono quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nei commi da 1 a 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, per attivita' consistenti nella prestazione di servizi di cui al citato comma 1 dell'art. 4 della legge n. 413 del 1991, si intendono, oltre a quelle indicate nei commi da 1 a 3 dell'art. 3 del decreto di cui al precedente comma, le prestazioni elencate nel comma 4 dello stesso art. 3, nelle lettere a), b), c), e), f) e h). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 gennaio 1992 Il Ministro: FORMICA