Rettifica al decreto ministeriale 30 dicembre 1991 recante: "Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1 luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1992".(GU n.25 del 31-1-1992)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1991, con il quale e' stato fissato, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1992, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali e regolate a tasso variabile; Considerato che il dato relativo alla media mensile aritmetica semplice della lira interbancaria tre mesi lettera e' pari all'11,9250% e non all'11,7978% come calcolato precedentemente; Dovendosi, in conseguenza, procedere alla rettifica del richiamato decreto ministeriale del 30 dicembre 1991; Decreta: Il dispositivo del decreto ministeriale n. 321363 del 30 dicembre 1991, citato in premessa, e' cosi' sostituito: "Per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1992, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile e' pari: a) al 12,40% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1 luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67; b) all'11,90% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989; c) al 12,40% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990; d) al 12,75% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e al decreto ministeriale del 25 marzo 1991. Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 gennaio 1992 Il Ministro: CARLI