MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 gennaio 1992 

  Rettifica   al  decreto  ministeriale  30  dicembre  1991  recante:
"Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle  operazioni
di  mutuo  effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1›
luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2  marzo  1989,  n.  66,
nonche'  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  per  il  periodo 1›
gennaio-30 giugno 1992".
(GU n.25 del 31-1-1992)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il proprio decreto del 30 dicembre  1991,  con  il  quale  e'
stato  fissato,  per  il  periodo 1› gennaio-30 giugno 1992, il costo
della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo  effettuate
dagli enti locali e regolate a tasso variabile;
  Considerato  che  il  dato  relativo  alla media mensile aritmetica
semplice  della  lira  interbancaria  tre  mesi   lettera   e'   pari
all'11,9250% e non all'11,7978% come calcolato precedentemente;
  Dovendosi,  in conseguenza, procedere alla rettifica del richiamato
decreto ministeriale del 30 dicembre 1991;
                              Decreta:
  Il dispositivo del decreto ministeriale n. 321363 del  30  dicembre
1991, citato in premessa, e' cosi' sostituito:
  "Per il periodo 1› gennaio-30 giugno 1992, il costo della provvista
da  utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile
e' pari:
    a) al 12,40% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1›  luglio
1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla
legge 11 marzo 1988, n. 67;
    b)  all'11,90%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66 e relativo decreto  ministeriale  di  attuazione  del  28
giugno 1989;
    c)  al  12,40%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66 e relativo decreto  ministeriale  di  attuazione  del  26
giugno 1990;
    d)  al  12,75%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66 e al decreto ministeriale del 25 marzo 1991.
  Al costo della  provvista  come  sopra  stabilito  va  aggiunta  la
commissione  onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in
cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.
  Resta   inteso   che   la   suddetta   misura   della   commissione
onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 gennaio 1992
                                                   Il Ministro: CARLI