MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di
   occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di
 cooperative operanti nel campo dei servizi sociali nelle province di
   Como, Arezzo, Roma, Mantova e Piacenza.
(GU n.30 del 6-2-1992)

   Con  decreto  ministeriale 21 dicembre 1991, avente decorrenza dal
primo periodo di paga successivo a quello in corso  alla  data  della
pubblicazione  del  presente  avviso  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed  il  periodo  di
occupazione  media mensile, ai fini contributivi, per i soci di coop-
erative operanti nella provincia di Como nell'area dei servizi socio-
assistenziali, compresa  l'assistenza  domiciliare,  sono  stabiliti,
rispettivamente, in L. 27.000 ed in diciotto giornate lavorative.
   Con  decreto  ministeriale 21 dicembre 1991, avente decorrenza dal
primo periodo di paga successivo a quello in corso  alla  data  della
pubblicazione  del  presente  avviso  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed  il  periodo  di
occupazione  media mensile, ai fini contributivi, per i soci di coop-
erative  operanti  nella  provincia  di   Arezzo   nell'area   socio-
assistenziale  ed  educativa per i servizi rivolti alla persona, sono
stabiliti, rispettivamente, in L.  34.528  ed  in  ventisei  giornate
lavorative.
   Con  decreto  ministeriale 21 dicembre 1991, avente decorrenza dal
primo periodo di paga successivo a quello in corso  alla  data  della
pubblicazione  del  presente  avviso  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed  il  periodo  di
occupazione  media mensile, ai fini contributivi, per i soci di coop-
erative  operanti  nella   provincia   di   Roma   nell'area   socio-
assistenziale  (compresa  l'assistenza  domiciliare), sono stabiliti,
rispettivamente, in L. 26.000 ed in ventidue giornate lavorative.
   Con decreto ministeriale 21 dicembre 1991, avente  decorrenza  dal
primo  periodo  di  paga successivo a quello in corso alla data della
pubblicazione del presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  il  salario medio giornaliero ed il periodo di
occupazione media mensile, ai fini contributivi,  per  i  soci  della
cooperativa  "Arianna",  unico organismo esercente nella provincia di
Mantova l'attivita' sociale tendente al reinserimento  lavorativo  di
ex  tossicodipendenti,  ex  detenuti  ed  emarginati  in genere, sono
stabiliti,  rispettivamente,  in  L.  26.000  ed  in  venti  giornate
lavorative.
   Per  i  soci  della  cooperativa  medesima,  occupati  con  orario
giornaliero inferiore  alle  quattro  ore,  si  applica  il  disposto
dell'art. 5, comma 16, della legge 19 dicembre 1984, n. 863.
   Con  decreto  ministeriale 21 dicembre 1991, avente decorrenza dal
primo periodo di paga successivo a quello in corso  alla  data  della
pubblicazione  del  presente  avviso  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed  il  periodo  di
occupazione  media mensile, ai fini contributivi, per i soci di coop-
erative   operanti   nella   provincia   di   Piacenza   nel    campo
dell'assistenza  agli  anziani,  agli  infermi,  all'infanzia  ed  ai
portatori di handicap, e' determinato  in  L.  49.357  giornaliere  e
diciotto giornate lavorative mensili.