MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 gennaio 1992 

  Tasso  di  interesse applicabile al pagamento differito dei diritti
doganali di importazione.
(GU n.32 del 8-2-1992)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia   doganale   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  come  modificato   dall'art.
3-quinquies  della  legge  14  agosto  1974,  n.  346, concernente il
pagamento differito dei diritti doganali;
  Visto l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  151,
convertito,  con  modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202,
con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il  periodo
di  giorni  sette,  relativamente  ai diritti doganali concernenti la
fiscalita'  interna,  e  di   giorni   trenta,   relativamente   alle
sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni
previste   dai   regolamenti  comunitari,  si  rende  applicabile  un
interesse fissato  semestralmente  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sulla base del
rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;
  Atteso che occorre stabilire il saggio d'interesse  con  decorrenza
13 luglio 1991;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi dell'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991,
n.  151,  convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 1991, n.
202, dal 13 luglio  1991  il  saggio  d'interesse  per  il  pagamento
differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette, relativamente
ai  diritti  doganali  concernenti la fiscalita' interna, e di giorni
trenta, relativamente  alle  sovrimposte  di  confine,  ai  dazi,  ai
prelievi   e   alle   altre   imposizioni  previste  dai  regolamenti
comunitari, e' stabilito nella misura del 10,77 per cento annuo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 gennaio 1992
                                       Il Ministro delle finanze
                                               FORMICA
Il Ministro del tesoro
       CARLI
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.