UNIVERSITA' DI MILANO

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.38 del 15-2-1992)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modifiche ed aggiornamenti;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, con
il  quale  e'  stata  modificata  la  tabella  XXVI  dell'ordinamento
didattico  universitario,  concernente  il corso di laurea in scienze
geologiche;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Preso   atto   del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nella riunione del 10 ottobre 1990;
  Viste  le  deliberazioni  di  adeguamento  al  parere   sopracitato
adottate dal consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche
e  naturali, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico
rispettivamente in data 16 gennaio,  26  gennaio  e  12  marzo  1991,
nonche' la nuova proposta avanzata da questi stessi organi accademici
nelle medesime sedute;
  Preso   atto   dell'ulteriore   parere   espresso   dal   Consiglio
universitario nazionale nella riunione del 13 luglio 1991;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta,  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Milano,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  citati  nelle  premesse,  e'  modificato
ulteriormente come di seguito specificato. Gli articoli 54, 55 e  56,
relativi  al  corso di laurea in scienze geologiche, sono soppressi e
sostituiti dai seguenti.
                    LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE
  Art. 54. - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di
cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed in un  biennio
di applicazione, con distinti indirizzi.
  L'accesso  al  corso  di  laurea  e' regolato dalle disposizioni di
legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di
non meno di ventiquattro, di cui  sedici  nel  triennio  e  otto  nel
biennio.
  Ciascun  corso  di  insegnamento  comporta uno svolgimento di circa
novanta  ore,  comprensive  di  lezioni,   esercitazioni,   attivita'
pratiche guidate e seminari.
  Tra  le  discipline  del  triennio  di  base  sono  inclusi  cinque
laboratori per un totale di trecento ore; ai fini  della  valutazione
finale,  lo  studente  sosterra'  l'esame integrato con la disciplina
relativa.
  La  frequenza ai corsi e ai laboratori comporta un monte ore di non
meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio
e circa ottocento nel biennio;  in  tale  computo  sono  comprese  le
lezioni,  le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni
sul terreno e i seminari.
  L'organizzazione  didattica  per  corsi  a  svolgimento   intensivo
semestralizzato  e'  demandata alla facolta' sentito il consiglio del
corso di laurea, in  rapporto  alle  esigenze  di  propedeuticita'  e
funzionalita', secondo le leggi vigenti.
Triennio di base.
  Il   triennio   di   base   comprende   i   seguenti   insegnamenti
irrinunciabili:
    1) istituzioni di matematiche I;
    2) istituzioni di matematiche II;
    3) fisica sperimentale I;
    4) fisica sperimentale II;
    5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
    6) geochimica;
    7) geografia fisica;
    8) geomorfologia;
    9) mineralogia;
   10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);
   11) petrografia;
   12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);
   13) paleontologia;
   14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);
   15) geologia I;
   16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);
   17) geologia II;
   18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);
   19) rilevamento geologico;
   20) fisica terrestre;
   21) geologia applicata.
  Per la prova di accertamento unica, prevista  per  le  materie  che
danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione
per  l'esame  di  profitto  utilizzando i docenti dei relativi corsi,
secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo  unico  delle  leggi
sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n.  1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio
decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  Nel triennio lo studente  deve  partecipare  ad  esercitazioni  sul
terreno,  oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per
non meno di sei giorni. Sara' compito  del  consiglio  del  corso  di
laurea  la  scelta  sia  delle  modalita'  di  effettuazione  di tali
esercitazioni, se  attribuite  ad  alcuni  corsi  e  laboratori,  con
particolare  riferimento  al  corso  di  rilevamento  geologico, o se
organizzate  come   campagna   estiva,   sia   delle   modalita'   di
partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.
  La  distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno
nei tre anni e' stabilita dal consiglio del corso di laurea.
  La facolta' organizza, altresi', corsi di  lingua  inglese  che  si
concludono con un colloquio.
Biennio di applicazione.
  Il  biennio  di  applicazione  si  articola  negli  indirizzi sotto
riportati. Ogni indirizzo e' costituito da otto corsi di novanta ore,
di cui cinque caratterizzanti; le restanti tre discipline sono scelte
dagli studenti preferibilmente  nelle  apposite  liste  di  indirizzo
delle discipline attivate dalla facolta'.
  Lo  studente  puo',  motivandolo,  scegliere discipline da liste di
indirizzi diversi.
A) Indirizzo geologico paleontologico.
  Discipline caratterizzanti:
    1) geologia regionale;
    2) paleontologia II;
    3) micropaleontologia;
    4) sedimentologia;;
    5) geologia stratigrafica.
  Discipline facoltative:
    1) paleoecologia;
    2) paleoclimatologia;
    3) paleontologia vegetale;
    4) paleobiogeografia;
    5) geologia del quaternario;
    6) paleontologia del quaternario;
    7) geologia strutturale;
    8) geologia marina;
    9) geologia storica;
   10) fotogeologia;
   11) paleontologia stratigrafica;
   12) stratigrafia;
   13) paleontologia dei vertebrati;
   14) biostratigrafia;
   15) petrografia del sedimentario;
   16) mineralogia dei sedimenti;
   17) oceanografia;
   18) geologia del cristallino;
   19) vulcanologia;
   20) geologia degli idrocarburi;
   21) geofisica marina;
   22) complementi di geologia applicata;
   23) idrogeologia;
   24) geotecnica;
   25) topografia e cartografia.
B)  Indirizzo  mineralogico  -  petrologico  -   giacimentologico   -
geochimico.
  Discipline caratterizzanti:
    1) chimica fisica;
    2) cristallografia;
    3) petrologia;
    4) giacimenti minerari;
    5) vulcanologia.
  Discipline facoltative:
    1) geochimica nucleare;
    2) mineralogia dei sedimenti;
    3) analisi mineralogiche;
    4) mineralogia applicata;
    5) prospezioni geochimiche;
    6) geotermia;
    7) rilevamento petrografico-giacimentologico;
    8) petrografia applicata;
    9) geologia regionale;
   10) esplorazione geologica del sottosuolo;
   11) analisi geochimiche;
   12) petrografia del metamorfico;
   13) geochimica applicata;
   14) cristallochimica;
   15) mineralogia sistematica;
   16) minerogenesi;
   17) geologia dei combustibili fossili;
   18) giacimenti di idrocarburi;
   19) prospezione geomineraria;
   20) prospezioni geofisiche;
   21) complementi di geologia applicata;
   22) idrogeologia;
   23) geotecnica;
   24) topografia e cartografia.
C) Indirizzo geofisico e geologico-strutturale.
  Discipline caratterizzanti:
    1) fisica della terra solida;
    2) sismologia;
    3) geologia strutturale;
    4) geologia del cristallino;
    5) geodinamica.
  Discipline facoltative:
    1) prospezioni geofisiche;
    2) geofisica applicata;
    3) geofisica marina;
    4) fisica del vulcanismo;
    5) vulcanologia;
    6) geotermia;
    7) sismica applicata;
    8) geodesia e cartografia;
    9) esplorazione geologica del sottosuolo;
   10) geomagnetismo;
   11) giacimenti minerari;
   12) geologia regionale;
   13) oceanografia fisica;
   14) calcolo automatico;
   15) sismometria;
   16) geochimica applicata;
   17) complementi di geofisica;
   18) geofisica mineraria;
   19) paleomagnetismo;
   20) tettonofisica;
   21) complementi di geologia applicata;
   22) idrogeologia;
   23) geotecnica;
   24) topografia e cartografia.
  Art.  55. - L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo
prescelto, e' condizionata da:
   superamento  di  tutti  gli  esami  propedeutici  (istituzioni  di
matematiche,  primo  e  secondo  corso,  fisica sperimentale, primo e
secondo  corso,  chimica  generale  e  inorganica  con  elementi   di
organica)  e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti
dalla tabella;
   superamento del colloquio di lingua inglese.
  In  ogni  caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima
di aver superato tutti gli esami del triennio.
  Allo studente che  ha  superato  tutti  gli  esami  prescritti  nel
triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il
completamento   degli  studi  propedeutici  alla  laurea  in  scienze
geologiche.
  Art. 56. - L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento
di non meno di ventiquattro esami ed il colloquio di lingua inglese.
  Gli studenti, per la tesi di  laurea,  devono  svolgere  un  lavoro
sperimentale impostato e coordinato dal relatore.
  Il  diploma  di  laurea  riporta  il  titolo di laureato in scienze
geologiche; il relativo  certificato  fara'  menzione  dell'indirizzo
seguito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 18 ottobre 1991
                                               Il rettore: MANTEGAZZA